Payback dispositivi medici: competenza giudice regionale e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Piemonte n. 2044 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia che impugni esclusivamente il provvedimento regionale di applicazione del meccanismo del payback per i dispositivi medici, con effetti limitati al territorio regionale, resta devoluta al TAR territorialmente competente e non determina lo spostamento di competenza al TAR Lazio previsto dall’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., che presuppone la contestuale impugnazione degli atti statali generali. Nel processo amministrativo, in virtù del principio della piena disponibilità dell’interesse da parte del ricorrente, la dichiarazione di sopravvenuta perdita dell’interesse rende il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza che il giudice possa svolgere valutazioni sul punto. La cessata materia del contendere ex art. 7 del D.L. 95/2025 non può essere dichiarata in assenza di prova dell’avvenuto pagamento in misura ridotta e dell’estinzione dell’obbligazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Piemonte ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, quantificando in € 58.759,89 l’importo complessivamente dovuto a titolo di payback. Il ricorso censurava il provvedimento regionale e gli atti presupposti, tra cui le certificazioni dei fatturati adottate dalle aziende sanitarie.

Il Ministero della Salute, costituendosi, ha eccepito in via ipotetica l’incompetenza territoriale del TAR adito in favore del TAR Lazio, qualora fossero stati contestati anche gli atti ministeriali di attuazione. La Regione si è costituita con mera memoria di stile. Nelle more del giudizio la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, avendo aderito al pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 7 del D.L. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità con spese compensate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di incompetenza territoriale, rigettandola. Oggetto dell’impugnazione è unicamente il provvedimento regionale di applicazione del meccanismo del payback alle forniture destinate alle aziende sanitarie piemontesi, con effetti circoscritti al territorio regionale. Non risultano impugnati, con specifiche censure, gli atti ministeriali presupposti che hanno dato attuazione nazionale alla disciplina dell’art. 9-ter del D.L. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015.

Da ciò deriva l’inapplicabilità dello spostamento di competenza al TAR Lazio, sede di Roma, previsto dall’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., che opera per le controversie aventi ad oggetto, insieme al provvedimento applicativo a effetti territoriali limitati, anche gli atti normativi o amministrativi generali presupposti. Il Collegio richiama sul punto TAR Abruzzo L’Aquila n. 234 del 2026, TAR Umbria n. 247 del 2025 e TAR Puglia Bari n. 20 del 2024. Osserva inoltre che gli atti statali sono stati impugnati con separato ricorso davanti al TAR Lazio, già dichiarato improcedibile con sentenza n. 14952 del 15.09.2026.

Nel merito, il Tribunale accoglie la richiesta di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la dichiarazione del ricorrente di aver perso l’interesse rende il ricorso improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza che residui spazio per valutazioni del giudice. A sostegno richiama Cons. Stato n. 396 del 2026, TAR Campania Napoli n. 1022 del 2026 e TAR Lazio Roma n. 405 del 2026.

Il Collegio esclude, tuttavia, la configurabilità della cessata materia del contendere ex art. 7 del D.L. 95/2025: non è stato prodotto il provvedimento regionale che avrebbe dovuto attestare l’avvenuto versamento del pagamento in misura ridotta e la conseguente estinzione dell’obbligazione. Né la Regione, limitatasi a costituzione di stile, ha confermato tale circostanza. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della materia e della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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