Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4636 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, integra il presupposto per l’accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a.. Accertata la mancata esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza entro un termine perentorio e, per il caso di persistente inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, organo ausiliario che provvede su semplice richiesta della parte. La nomina del commissario, che può avvalersi del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi, giustifica il rigetto della domanda di penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del limitato impegno difensivo.
Il Fatto
Il ricorrente agisce dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 22/2025, con la quale il Ministero dell’Istruzione è stato condannato al pagamento di una somma a titolo di retribuzione professionale docenti per il servizio prestato a tempo determinato, oltre interessi legali e spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione l’08.10.2025 ed è passato in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 28.10.2025. Alla notifica non ha fatto seguito alcun adempimento, né è stato rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro risulta notificata presso la sede reale dell’amministrazione l’08.10.2025, è passata in giudicato secondo l’attestazione della cancelleria e il ricorso è stato notificato il 25.06.2026, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni.
Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il ricorso è fondato e va accolto. Il Ministero è pertanto condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, sempre che nelle more non abbia già ottemperato.
Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario agisce come organo ausiliario del giudice e, in caso di incapienza dei fondi, può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è prevista alcuna liquidazione di compenso.
Il Collegio respinge invece la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., valorizzando l’avvenuta nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in misura contenuta, in ragione dell’unica questione dibattuta e del limitato impegno richiesto al difensore.
Nota della Redazione
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