Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4798 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro e ne dispone l’esecuzione. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 deve essere decorso prima che il creditore possa attivare l’esecuzione. L’amministrazione va condannata a dare piena esecuzione nel termine fissato dal giudice. In caso di persistente inadempimento si nomina commissario ad acta, che può ricorrere al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 ove i fondi specificamente destinati siano incapienti. Se il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente agisce dinanzi al TAR per l’ottemperanza alla sentenza n. 178/2024 con cui il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute in relazione a contratti a tempo determinato, per l’importo complessivo di € 954,10 oltre interessi.

Il titolo è passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come da attestazione di cancelleria dell’8 luglio 2026. Il titolo esecutivo è stato notificato il 18 novembre 2025 e alla notifica non ha fatto seguito alcun adempimento. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni. Il ricorrente chiede quindi la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese con distrazione ai difensori antistatari. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza. Dagli atti risulta che la sentenza è stata notificata all’amministrazione presso la sede reale il 29 aprile 2024, che è decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo e che il giudicato si è formato, come attestato dalla cancelleria. Il ricorso è stato ritualmente notificato l’8 luglio 2026.

Su queste premesse la domanda è fondata e va accolta. Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore. La precisazione “sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato” àncora la condanna all’attualità dell’inadempimento.

Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese. L’organo ausiliario, a semplice richiesta della parte interessata, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione entro i sessanta giorni successivi. La nomina anticipata evita una nuova fase di cognizione e assicura effettività alla tutela.

Il Collegio disciplina poi le modalità operative del commissariamento. Il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, ove i fondi specificamente destinati ai pagamenti risultino incapienti. La previsione supera l’ostacolo pratico dell’insufficienza delle poste di bilancio.

Quanto al compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcuna liquidazione. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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