Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4797 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro a carico dell’Amministrazione, il TAR accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e condanna l’Amministrazione all’esecuzione del titolo nel termine di novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta, che esegue il giudicato anche ricorrendo al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 in caso di incapienza dei fondi. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente agisce dinanzi al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per l’ottemperanza alla sentenza n. 10/2026 del Tribunale di Lodi, che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute in relazione a contratti a tempo determinato, per un importo complessivo di € 604,63 oltre interessi.

Il ricorrente deduce il passaggio in giudicato della decisione per mancata impugnazione nei termini, come da attestazione di Cancelleria del 13 maggio 2026, e l’assenza di qualsiasi adempimento da parte dell’Amministrazione dopo la notifica della sentenza. Sostiene inoltre l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 18 novembre 2025. Domanda quindi la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese con distrazione ai difensori antistatari. L’Amministrazione si costituisce con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza. Dagli atti risulta che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero presso la sede reale il 16 gennaio 2026, che la stessa è passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria del 13 maggio 2026 e che il ricorso è stato ritualmente notificato il 16 luglio 2026.

Quanto al profilo dell’esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme, il Tribunale rileva l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come convertito, che impone alle Amministrazioni di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

In accoglimento, il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore, sempre che nelle more non abbia già ottemperato, circostanza che non risulta.

Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, quale organo ausiliario del giudice, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà eseguire il giudicato anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 in caso di incapienza dei fondi specificamente destinati ai pagamenti in questione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione nella misura liquidata nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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