Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 1083 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza, accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, detratte le somme già corrisposte. Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 costituisce condizione di procedibilità del ricorso. L’Amministrazione che non abbia opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa resta soccombente, con condanna alle spese del giudizio di ottemperanza. In caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e adotta ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate, ponendo le spese di lite a carico della parte resistente. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale prodotta in giudizio.
La parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale. All’udienza camerale del 24 settembre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità. Ritiene che il ricorso sia ammissibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa.
Nel caso di inutile decorso del termine il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento negli importi liquidati in dispositivo, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Il dispositivo accoglie il ricorso, dichiara l’inottemperanza del giudicato, nomina il commissario ad acta e liquida le spese in € 800,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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