Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta nel silenzio dell’ente (TAR Sicilia n. 2270 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta la ritualità del ricorso e la perdurante inerzia dell’amministrazione, affermando la persistenza dell’obbligo di integrale esecuzione del titolo esecutivo formatosi nei suoi confronti. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e la mancata ottemperanza del decreto ingiuntivo giustificano l’accoglimento della domanda. Il Collegio fissa un termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. La penalità di mora non è dovuta quando la decisione esecutata abbia già riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo e sussistano vincoli di bilancio.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa nei confronti del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, con il quale era stato ingiunto il pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei deducenti, per la somma di 473,00 euro oltre accessori. Il titolo, dichiarato esecutivo e notificato, è rimasto non ottemperato.
I ricorrenti hanno quindi adito il giudice amministrativo per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. L’ente intimato non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La procedura per l’esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata, in ragione della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo e della notificazione del titolo esecutivo. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Il decreto ingiuntivo risulta tuttora non ottemperato dall’ente intimato. Non si ravvisano motivi giustificativi dell’inadempienza, sicché deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo all’amministrazione di dare integrale ottemperanza al titolo, per le somme dovute, detratte quelle già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso.
Il Collegio fissa in novanta giorni dalla notifica o comunicazione della decisione il termine per il pagamento. Non sono dovute le eventuali spese di precetto, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore. Decorso infruttuosamente il termine, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Segretario generale del Comune di Ragusa o altro funzionario delegato, su istanza di parte e nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Il Collegio non ritiene di dover fissare la penalità di mora. La decisione esecutata ha già riconosciuto interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. Rilevano inoltre le specifiche difficoltà dell’adempimento, collegate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi 250,00 euro, oltre accessori e contributo unificato. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica da presentarsi entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
Nota della Redazione
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