Accesso agli atti edilizi e interesse del proprietario confinante (TAR Campania n. 3448 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un immobile confinante con quello oggetto di un intervento edilizio vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione dei titoli abilitativi, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. La vicinitas non esaurisce l’onere probatorio: la posizione legittimante richiede la dimostrazione che l’opera incida sulla sfera giuridica del richiedente. Tale dimostrazione, tuttavia, non coincide con quella necessaria per impugnare il titolo edilizio. Il principio espresso da C.d.S. Ad. plen. n. 22/2021, secondo cui la sola vicinitas non basta a fondare l’interesse a ricorrere avverso il permesso di costruire, non si estende al diritto di accesso. L’accesso è funzionale a consentire al confinante di valutare, con piena cognizione degli atti, se e come agire a tutela della proprietà.

Il Fatto

Due proprietarie di immobili confinanti con un edificio in ristrutturazione presentano al Comune istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. Chiedono copia di tutti i titoli abilitativi rilasciati alla società proprietaria dell’immobile oggetto dei lavori, delle relative domande, dei provvedimenti di accoglimento e degli elaborati grafici.

A fondamento della richiesta deducono l’esigenza di verificare la regolarità dell’intervento su un immobile limitrofo, di cui lamentano l’impatto. L’Amministrazione non riscontra l’istanza e si perfeziona il silenzio inadempimento. Le ricorrenti propongono ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il Comune si costituisce eccependo carenza di interesse, difetto di legittimazione attiva e mancanza di prova della titolarità dei beni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione sulla prova della proprietà. Le ricorrenti hanno depositato i titoli di acquisto degli immobili finitimi e una relazione tecnica dalla quale risulta che l’opera in costruzione, consistente nella sopraelevazione di un fabbricato preesistente, limita in modo evidente la luce e la visuale fruibili dalle loro abitazioni.

Da tali circostanze il Tribunale ricava la sussistenza dell’interesse a conoscere gli estremi e il contenuto dei titoli in base ai quali l’opera si sta realizzando. Il richiamo dell’Amministrazione a C.d.S. Ad. plen. n. 22/2021 è giudicato inconferente. Quel precedente, nello stabilire che la vicinitas non è sufficiente ex se a dimostrare l’interesse a ricorrere, riguarda l’impugnazione del titolo edilizio e non il diritto alla mera ostensione del titolo medesimo.

Il Collegio distingue così due piani: l’azione demolitoria o di accertamento sull’atto amministrativo, che esige la prova di un pregiudizio concreto, e l’accesso documentale, che richiede una posizione legittimante collegata al documento. L’esatta conoscenza dei titoli edilizi è funzionale a consentire alle ricorrenti di apprezzare il proprio interesse a impugnarli o a proporre altre azioni, specie se l’opera risulti sfornita, in tutto o in parte, di titolo edilizio.

Il Tribunale sottolinea inoltre che le ricorrenti non si sono limitate ad allegare la vicinitas. Hanno dimostrato che l’intervento è suscettibile di arrecare loro effetti nocivi, consistenti nella diminuzione di luce e di visuale. Sussiste pertanto l’interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, secondo la definizione dell’art. 22 della legge n. 241/1990.

Il ricorso è accolto perché manifestamente fondato. Il Comune è ordinato a esibire i documenti richiesti con l’istanza del 5 dicembre 2024, consentendone l’estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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