Ottemperanza al decreto ex legge Pinto: integralmente esecutivo e commissario ad acta (TAR Puglia n. 1265 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, non opposto e notificato all’amministrazione, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata, costituendo titolo per il giudizio di ottemperanza. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Al commissario non è dovuto compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale sancito dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto ingiuntivo emesso nell’ottobre 2019, accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi indicate per la irragionevole durata del processo. Il decreto veniva ritualmente notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione e non proponeva opposizione.

I ricorrenti, dopo aver inviato la dichiarazione sostitutiva prescritta dalla normativa, proponevano ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul titolo. Il Ministero si costituiva in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine.

Il giudice accerta poi il perfezionamento della mora dell’amministrazione. È decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Parimenti è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito e l’ammontare degli importi ancora dovuti, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001.

Nel merito, il TAR sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento di tutte le somme indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio nomina quindi commissario ad acta il Dirigente che verrà specificatamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Esclude la corresponsione di un compenso specifico, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

All’accoglimento segue la condanna alle spese in favore del difensore antistatario, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per la proposizione del giudizio di ottemperanza. Sul punto il TAR richiama i precedenti del Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, del Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *