Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 563 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il persistente inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato formatosi davanti al giudice ordinario e adotta i provvedimenti sostitutivi necessari. Quando l’amministrazione ha eseguito solo parte del decisum, residuando il pagamento del capitale e degli interessi, la nomina del commissario ad acta è giustificata dalla mancata integrale esecuzione. Il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa struttura debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, e in tal caso non dà luogo a compenso. Il termine per l’adempimento è assegnato in misura congrua decorrente dalla notifica o dalla comunicazione della decisione.
Il Fatto
Il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 433 dell’11 ottobre 2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della ricorrente il contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, quantificato in euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali e spese di lite.
La sentenza, notificata in data 14 ottobre 2024, era passata in giudicato. Con la stessa nota il difensore aveva richiesto il pagamento del capitale e delle spese liquidate in favore del procuratore antistatario. L’amministrazione aveva corrisposto solo le spese legali, lasciando ineseguito il giudicato sul bonus annuale e sugli interessi, così la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la domanda come volta a ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi davanti al giudice del lavoro, attivando il rito dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il thema decidendum riguardava l’accertamento dell’inadempimento e l’adozione dei provvedimenti sostitutivi.
La ricorrente stessa aveva riconosciuto l’avvenuta liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario. L’ottemperanza era dunque parziale: restava ineseguito il capo relativo al riconoscimento del capitale e degli interessi.
In camera di consiglio il difensore ha dichiarato il persistere del mancato integrale pagamento del bonus e degli interessi. La difesa dell’amministrazione ha riferito di aver sollecitato l’esecuzione integrale, senza però fornire indicazioni utili per una soluzione bonaria della controversia.
Su queste basi il TAR ha ritenuto fondata l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva. Ha individuato il commissario nel Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso. Ha quindi accolto il ricorso, posto le spese del giudizio a carico dell’amministrazione soccombente nella misura di euro 500,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenendo conto della serialità della causa.
Nota della Redazione
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