Obbligo di riconoscere la Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 562 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di mancata ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che ha condannato l’Amministrazione al riconoscimento del contributo per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo, accertata la persistente inesecuzione, nomina il commissario ad acta. La nomina è legittima anche quando il commissario sia individuato in un dirigente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. In tal caso non si dà luogo ad alcuna liquidazione di compenso per l’attività commissariale. Il termine per l’esecuzione in via sostitutiva è fissato in modo da assicurare l’effettività della tutela e la conclusione della vicenda esecutiva.

Il Fatto

Il ricorrente ottiene dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, una condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, pari a euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di ricorso, oltre alle spese di lite. La sentenza viene notificata in data 7 novembre 2024 e passa in giudicato.

Alla scadenza del termine l’Amministrazione non completa l’esecuzione. Il docente propone allora ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti dovuti.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ricostruisce il quadro dell’art. 114 cod. proc. amm. e verifica l’esistenza del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato a seguito della notifica.

Nel corso della camera di consiglio la difesa del ricorrente dichiara la persistenza del mancato integrale pagamento da parte dell’Amministrazione. La difesa erariale riferisce di aver sollecitato gli uffici competenti all’esecuzione, senza però fornire indicazioni utili per una soluzione tempestiva della controversia. Tale difesa non vale a escludere l’inerzia dell’Amministrazione.

Il Collegio ritiene perciò integrata la fattispecie dell’inottemperanza e accoglie l’istanza di nomina del commissario. Quale commissario ad acta viene individuato il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio.

Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario.

Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto della serialità della causa. Il ricorso è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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