Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel lavoro (TAR Sicilia n. 1636 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento della pubblica amministrazione all’obbligo di eseguire il giudicato e ordina l’adozione degli atti necessari alla sua integrale attuazione. Quando il titolo impone alla sola amministrazione di riliquidare la prestazione previdenziale sulla base delle indicazioni del giudice, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dell’importo dovuto è infondata, spettando al debitore pubblico e non al privato il compito di rideterminare quanto spettante. L’inerzia si desume dall’assenza di atti specifici compiuti in esecuzione del titolo, anche a fronte di documentazione riferita a periodo anteriore al giudicato. Accertato l’inadempimento, il Collegio ordina l’esecuzione entro termine e nomina un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, con cui l’INPS era stato condannato al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione, considerando anche la contribuzione risultante da una busta paga, al pagamento dei differenziali tra il trattamento goduto e quello ricalcolato, nei limiti dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, con rivalutazione e interessi, e alla rifusione delle spese di lite.
Secondo la prospettazione del ricorrente, a fronte di quel dictum l’Istituto sarebbe rimasto inerte. L’INPS si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata indicazione dell’importo dovuto e chiedendo comunque il rigetto nel merito, allegando documenti a sostegno del proprio operato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità. A prescindere dalla consulenza di parte depositata in corso di causa, la sentenza del giudice del lavoro impone all’amministrazione, e non al privato, di riliquidare la pensione sulla scorta delle indicazioni fornite dalla stessa autorità giudiziaria. La censura è quindi infondata.
Nel merito il ricorso è fondato. L’INPS non ha dimostrato di aver proceduto al pagamento delle spese legali liquidate dal giudice ordinario in favore del ricorrente.
Quanto al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione e al pagamento dei differenziali, il Collegio rileva che dai documenti versati non emerge alcun atto specifico compiuto in esecuzione della sentenza. I documenti depositati in adempimento all’ordinanza istruttoria della Sezione fanno tutti riferimento a un periodo anteriore al giudicato e non fanno trasparire alcuna attività successiva diretta alla sua integrale esecuzione.
Acclarato l’inadempimento, la sentenza del giudice del lavoro è ormai irrevocabile e ritualmente notificata in forma esecutiva all’amministrazione debitrice. Risulta pertanto decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.
Il Tribunale ordina quindi all’INPS di dare integrale esecuzione al titolo entro trenta giorni dalla notificazione, mediante atto espresso di ricalcolo e riliquidazione che conteggi anche l’importo previdenziale della busta paga, pagamento dei differenziali con rivalutazione e interessi, rifusione delle spese del giudizio davanti al giudice ordinario. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Dirigente Generale del Fondo Pensioni Sicilia, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva entro centoventi giorni dall’insediamento. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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