Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2443 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per le sentenze del giudice del lavoro passate in giudicato. Accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il TAR ordina all’ente di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vantato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Per il caso di ulteriore inadempienza il Collegio nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della stessa amministrazione, che non ha diritto ad alcun compenso in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. La sentenza, notificata in forma esecutiva il 4.10.2024, è passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione.

Il Ministero non ha provveduto all’esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., deducendo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. La sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. La ritualità dell’azione è verificata sotto il profilo del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. È inoltre documentata la notificazione della sentenza all’amministrazione ai fini dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Nel merito, il TAR rileva il perdurante inadempimento del Ministero. L’ente non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, non ne ha dedotto l’inidoneità e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio dell’art. 2697 cod. civ., i fatti estintivi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Sussiste dunque l’obbligo giuridico di dare esecuzione, con esclusione delle spese processuali, distratte nei confronti dei procuratori non costituiti.

Il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta nel dirigente dell’Ufficio Contenzioso della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’ente.

Quanto al compenso, il commissario non ne ha diritto, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, ritenuto applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024 e da T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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