Il docente che omette la domanda non decade ma gli effetti economici dello scatto decorrono dalla richiesta (TAR Lazio n. 11063 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La progressione economica dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato non è automatica, ma è subordinata alla presentazione della domanda di attribuzione dello scatto stipendiale e all’esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale svolto nel biennio precedente. La mancata presentazione della domanda entro il termine regolamentare non comporta decadenza dal diritto alla valutazione, né può essere equiparata alla valutazione negativa, ma gli effetti economici del beneficio decorrono dall’inizio dell’anno di presentazione della richiesta, retroagendo unicamente la decorrenza giuridica del nuovo inquadramento. Prima dell’attribuzione dello scatto il docente è titolare di un interesse legittimo pretensivo, non di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, che sorge solo all’esito positivo della procedura valutativa.
Il Fatto
Un professore ordinario, inquadrato in fascia 7 dal luglio 2022, aveva maturato nel luglio 2024 l’anzianità biennale utile per richiedere lo scatto stipendiale in fascia 8, ma non aveva presentato la domanda entro il termine del 31 dicembre 2024 previsto dal bando. Solo nell’aprile 2025 l’interessato presentava l’istanza di riconoscimento, rigettata dall’Ateneo per l’omessa domanda nell’anno precedente. Il docente impugnava il diniego e il regolamento di Ateneo, chiedendo in via principale l’accertamento del diritto allo scatto con decorrenza dal luglio 2024 e, in subordine, la riapertura dei termini e la valutazione della sua istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il quadro normativo dell’art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010, che subordina la progressione alla presentazione di una relazione triennale e alla richiesta di attribuzione dello scatto, e dell’art. 8 della medesima legge, che demanda a un regolamento governativo la trasformazione della progressione in classi biennali. Sottolinea che le formalità previste sono t ipiche e non ammettono equipollenti, come affermato da Cons. Stato, sez. VII, n. 1796/2023.
La pronuncia distingue il caso in esame dal precedente TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22724/2024, relativo al docente collocato in quiescenza, osservando che nel caso di specie il professore è ancora in servizio e non sussiste il limite oggettivo derivante dal collocamento a riposo. Richiama quindi l’orientamento di Cons. Stato, sez. VII, n. 4985/2023, secondo cui nessuna disposizione di legge o di regolamento fonda la tassatività del termine, non potendo la tardiva dichiarazione essere equiparata alla sua radicale mancanza o alla valutazione negativa.
Il decisivo passaggio argomentativo si fonda su Cons. Stato, sez. VII, n. 7516/2024: in assenza di espressa previsione legislativa, il termine per la presentazione delle domande non ha effetto decadenziale; tuttavia, poiché l’Ateneo non può attribuire il beneficio senza domanda, gli effetti economici decorrono dall’inizio dell’anno in corso al momento della presentazione, retroagendo solo la decorrenza giuridica dell’inquadramento. Tale lettura è coerente con l’ultimo periodo del comma 14 citato, che disciplina la confluenza delle somme non attribuite nel Fondo di ateneo per la premialità.
Il Collegio esclude che la maturazione del biennio di anzianità possa essere confusa con l’esito positivo della procedura: solo quest’ultimo fa sorgere il diritto patrimoniale, mentre prima dell’attribuzione il docente è titolare di un interesse legittimo pretensivo a fronte del potere discrezionale tecnico dell’Ateneo. La predeterminazione dei punteggi non esaurisce la discrezionalità, residuando verifiche istruttorie in capo all’Amministrazione.
Il ricorso è accolto con riguardo all’annullamento della nota di diniego e dell’art. 2, comma 3, del regolamento di Ateneo, nonché delle domande subordinate di esame dell’istanza. Le domande di accertamento e condanna in via principale sono invece dichiarate inammissibili e infondate, non essendo configurabile un diritto soggettivo allo scatto prima della valutazione positiva. Spese processuali compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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