Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3525 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Nel rito dell’art. 114 cod. proc. amm. l’Amministrazione resistente che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non dimostri l’avvenuto pagamento è tenuta a dare esecuzione al giudicato, incombendo su di essa la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina il commissario ad acta. Il commissario individuato in un dirigente dello stesso ente resistente non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 637/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi 2.000 euro, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, notificata in forma esecutiva, è divenuta definitiva per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato in cancelleria.
Deduce il ricorrente il perdurante inadempimento dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive. Chiede quindi la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. Il titolo è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile alla categoria per cui l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale accerta il rispetto dei termini: quello decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. Risulta inoltre documentata la notificazione della sentenza al Ministero, come richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito, l’Amministrazione non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, non ne ha contestato l’idoneità e non ha provato l’avvenuto pagamento. In applicazione della regola dell’art. 2697 cod. civ., i fatti estintivi e impeditivi vanno provati da chi li eccepisce. Sussiste pertanto l’obbligo giuridico di esecuzione, con ordine di adempimento entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel direttore generale della competente Direzione del Ministero. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dalla legge n. 208/2015, alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando sul punto TAR Calabria, Catanzaro, n. 1706 del 2024, TAR Campania, Napoli, n. 5142 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna n. 983 del 2023. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 500 euro, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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