L’ottemperanza parziale al giudicato non elide l’inottemperanza per le somme residue (TAR Lombardia n. 2212 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento della sola somma capitale, successivo alla proposizione del ricorso, non determina la cessazione della materia del contendere né esclude l’inottemperanza allorché residuino ulteriori voci creditorie riconosciute dal titolo esecutivo, quali interessi legali e rivalutazione monetaria. Il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’inottemperanza parziale per la somma residua e assegnare all’amministrazione un termine per il pagamento, decorso il quale va nominato un commissario ad acta. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell’amministrazione che abbia adempiuto solo parzialmente e tardivamente.
Il Fatto
Il Tribunale Ordinario di Lodi, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto di una docente alla “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per alcune annualità, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria. La sentenza, munita di formula esecutiva e passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione.
Non avendo il Ministero dato esecuzione al titolo, la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza. Solo dopo l’instaurazione del giudizio, l’amministrazione aveva corrisposto la somma capitale, lasciando però insoddisfatte le voci accessorie.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia prende atto della dichiarazione della ricorrente, la quale ha confermato l’avvenuto pagamento del capitale ma ha precisato che residuano interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, come statuito dalla sentenza ottemperanda.
Il Collegio rileva che la pretesa azionata è stata solo parzialmente soddisfatta e che la parziale esecuzione del giudicato non elide la situazione di inottemperanza per la parte residua. Va pertanto dichiarata l’inottemperanza del Ministero per la somma residua, dedotto quanto già corrisposto, con assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento integrale.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Collegio nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Lodi/Pavia, o dirigente o funzionario dallo stesso delegato. La nomina anticipata è strumentale a garantire la completa esecuzione del giudicato, senza necessità di una nuova iniziativa giudiziale. Non è previsto compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica.
Il Collegio non ravvisa, allo stato, i presupposti per la condanna alle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a., attesa l’esiguità dell’importo residuo. Tale statuizione non preclude un’eventuale successiva istanza in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Le spese seguono la soccombenza, considerato che il Ministero ha adempiuto solo a seguito della proposizione del ricorso e, comunque, solo parzialmente. Esse sono liquidate in misura ridotta e distratte in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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