Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3524 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di adottare ogni atto necessario all’esecuzione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, l’inerzia dell’ente integra inottemperanza e giustifica la nomina del commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Messina, sezione lavoro, con cui era stato accertato il diritto della ricorrente alla costituzione della Carta elettronica del docente e disposto l’accredito di euro 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre interessi legali.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 7 luglio 2025. Il Ministero non si è costituito in giudizio. La causa è stata posta in decisione all’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’ente il 18 dicembre 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario del Tribunale di Messina con provvedimento del 15 maggio 2025.
Dalla notifica è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge per le esecuzioni contro le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici. Ne consegue l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme dovute, con esclusione delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda, in quanto distratte in favore del difensore che non è parte del giudizio di ottemperanza.
Il Collegio ha fissato il termine di 90 giorni per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il commissario dovrà dare completa ed esatta esecuzione, previa richiesta della parte corredata dalla dichiarazione di scadenza del termine e di perdurante inottemperanza.
Di particolare rilievo le indicazioni operative: il commissario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, espletare le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperire materialmente le somme. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento: l’organo straordinario deve porre in essere ogni iniziativa necessaria.
Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando sul punto T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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