Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Sicilia n. 385 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996 per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione decorre dalla notifica della sentenza e non dalla sua pronuncia. Il ricorso per ottemperanza è pertanto ammissibile quando sia decorso tale termine al momento della sua proposizione. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione, è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro: il commissario dirigente del medesimo Ministero non ha diritto a ulteriore compenso.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 2277/2025, con cui era stato accertato il suo diritto all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025, per un valore complessivo di 2.000,00 euro, oltre accessori. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.

La sentenza azionata è passata in giudicato, come da attestazione in atti, ma l’Amministrazione non ha adempiuto. La questione arriva al giudice amministrativo per la fase di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza del presupposto processuale dell’azione esecutiva. Il ricorso è stato notificato il 10 novembre 2025, mentre la notifica della sentenza all’Amministrazione è avvenuta il 29 maggio 2025. Quando il ricorso è stato proposto, era dunque già decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003.

La sentenza portata in esecuzione è passata in giudicato e non risulta che l’Amministrazione abbia adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione, o dalla notifica su istanza di parte se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un altro funzionario in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di novanta giorni.

Sul compenso del commissario, il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lettera l), della legge n. 208/2015. Tale disposizione, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Nominandosi un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza ulteriore compenso. Il Collegio ha richiamato in tal senso T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 479 del 2025, T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 291 del 2025, T.A.R. Campania, Napoli, n. 5142 del 2024 e T.A.R. Sardegna, n. 983 del 2023.

Le spese, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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