Inammissibile l’ottemperanza per la sentenza del giudice ordinario di condanna generica (TAR Liguria n. 952 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il giudizio di ottemperanza proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di accertamento e di condanna generica che non abbia un contenuto puntuale o passibile di determinazione sulla scorta di mere operazioni matematiche prive di carattere soggettivo e di spessore valutativo. La ricostruzione della carriera e la liquidazione delle somme dovute a titolo di differenze retributive presuppongono un’attività valutativa ed integrativa della sentenza con elementi estranei al giudicato, riservata alla cognizione del giudice ordinario munito di giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego c.d. privatizzato. Il difensore distrattario è l’unico legittimato ad agire per l’esecuzione della statuizione sulle spese processuali disposta a suo favore.
Il Fatto
Una docente agiva dinanzi al TAR Liguria per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Imperia, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva accertato il diritto alla ricostruzione della carriera e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla collocazione nella fascia stipendiale dovuta, al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva.
La sentenza ottemperanda conteneva una condanna dichiaratamente generica. La Sezione rilevava d’ufficio la questione di inammissibilità del ricorso, trattandosi di sentenza del giudice ordinario priva di contenuto puntuale. La ricorrente depositava memoria insistendo nell’accoglimento, anche in via subordinata, limitatamente alla statuizione sulle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non è ammissibile il giudizio di ottemperanza diretto all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario di accertamento e condanna generica, priva di contenuto puntuale o di determinazione sulla base di semplici operazioni matematiche.
Nel caso di specie, la ricostruzione della carriera e la liquidazione delle differenze retributive non potevano essere effettuate con mere operazioni di calcolo sulla base dei dati contenuti nella sentenza ottemperanda. Esse presupponevano un accertamento del merito del rapporto sottostante, in termini di corretta ricostruzione di carriera e di attribuzione del conseguente inquadramento superiore, ossia un’attività valutativa e integrativa del titolo con elementi estranei al giudicato. Tale attività è riservata alla cognizione del giudice ordinario, munito di giurisdizione esclusiva in materia di pubblico impiego privatizzato.
Il Collegio ha inoltre respinto la domanda subordinata di limitare l’ordine di esecuzione alla statuizione sulle spese di lite, sul presupposto della certezza, liquidità ed esigibilità del titolo per tale profilo. La condanna alle spese era stata infatti emessa in favore del procuratore antistatario, il quale non aveva agito in proprio per l’ottemperanza sul punto. Solo il difensore distrattario è legittimato ad intraprendere l’esecuzione del provvedimento giudiziale nella parte in cui ha disposto, a suo favore, il pagamento delle spese processuali. Le spese del giudizio sono state dichiarate irripetibili, non avendo l’Amministrazione richiesto la condanna della ricorrente alla rifusione.
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Nota della Redazione
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