Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 4151 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo dà esecuzione al giudicato formatosi anche davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ove l’Amministrazione sia rimasta inadempiente. Il ricorso è fondato quando il titolo sia divenuto irrevocabile, sia stato notificato in forma esecutiva all’Amministrazione debitrice e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il giudice dispone l’esecuzione entro un termine e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il commissario ad acta con facoltà di delega. La domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lettera e), cod. proc. amm. è accolta quando ne sussistano i presupposti, con liquidazione degli interessi sul valore della prestazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 1370 del 2024, passata in giudicato e notificata via PEC al Ministero resistente. Con quel provvedimento era stato dichiarato il diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2022/2023, e il Ministero era stato condannato all’attribuzione della carta per un valore complessivo di euro 500,00, oltre accessori.

La ricorrente non ha invece chiesto l’esecuzione della parte relativa alla condanna alle spese distratte. L’Amministrazione si è costituita con atto di stile dell’Avvocatura distrettuale dello Stato. Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024 il ricorso è passato in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della legittimazione in relazione alle spese distratte. Il Tribunale ricorda che, per effetto del provvedimento di distrazione, si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale tra cliente vittorioso e procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza.

Nella specie il procuratore distrattario non ha agito in proprio, come avrebbe dovuto per evitare la declaratoria di inammissibilità, e la parte ricorrente non ha chiesto il pagamento delle spese legali. La questione resta quindi circoscritta alla sola parte del titolo relativa all’attribuzione della carta.

La documentazione versata in atti dimostra che la sentenza è divenuta irrevocabile e che è stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva. Risulta per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.

Il Tribunale dispone che l’Amministrazione intimata dia esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva e su richiesta di parte entro sessanta giorni.

Accoglie inoltre la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lettera e), cod. proc. amm., sussistendone i presupposti, liquidando gli interessi legali sul valore della carta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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