Accesso difensivo agli atti della mobilità scolastica e sindacato del giudice (TAR Sicilia n. 4152 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso difensivo, il giudice amministrativo non valuta la concreta utilità che la conoscenza degli atti possa offrire al richiedente nell’ambito della futura controversia, né la plausibilità o la fondatezza delle censure che questi intende proporre. Lo scrutinio si colloca a monte e attiene alla strumentalità dell’ostensione rispetto alle esigenze di tutela giurisdizionale esternate. Non spetta alla pubblica amministrazione detentrice del documento né al giudice dell’accesso svolgere valutazioni anticipate sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nel giudizio eventuale, salvo il caso di evidente, assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive, ossia di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo in una classe di concorso del secondo grado, riteneva illegittimo il mancato accoglimento della propria domanda di trasferimento in una diversa provincia e intendeva tutelare i propri diritti davanti al giudice ordinario. A tal fine chiedeva all’ufficio scolastico regionale competente l’accesso alle domande di mobilità interprovinciale in ingresso per la propria classe di concorso, con evidenza dei punteggi e dei codici precedenziali attribuiti ai richiedenti.
Decorsi trenta giorni senza riscontro, si formava il silenzio-diniego ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. Il ricorrente impugnava quindi il provvedimento tacito e chiedeva l’accertamento del diritto alla visione e all’estrazione di copia, con ordine di esibizione all’amministrazione. L’Avvocatura dello Stato eccepiva il difetto d’interesse e chiedeva il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso e ricostruisce i presupposti dell’accesso documentale: un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente qualificato come diritto soggettivo o interesse legittimo; un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta; e, nell’ipotesi difensiva, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso concreto gli atti richiesti presentano un nesso di strumentalità necessaria con l’eventuale esercizio della tutela giurisdizionale avverso la procedura di mobilità. La contestazione futura potrà essere esperita, o meno, proprio in ragione del contenuto dei documenti richiesti: ciò basta a integrare l’interesse difensivo richiesto dalla norma. Il Collegio ritiene altresì correttamente individuata l’articolazione territoriale dell’ufficio scolastico quale destinataria dell’istanza, avendo l’accesso ad oggetto domande relative a quel solo ambito provinciale.
Il Tribunale richiama la propria precedente pronuncia (TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 14.04.2023, n. 1268) e la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 18 marzo 2021. Da tali arresti ricava che l’amministrazione detentrice e il giudice dell’accesso non devono svolgere alcuna valutazione ultronea sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nel futuro giudizio: simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione.
L’unico limite ammesso è quello dell’evidente, assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive, che integra l’esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso per radicale assenza dei presupposti legittimanti. Il Collegio esclude che tale ipotesi ricorra.
Ne discende l’annullamento del silenzio-diniego e l’ordine all’amministrazione, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di esibire la documentazione, consentendone l’estrazione di copia previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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