Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 729 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996 per la proposizione delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione opera anche quando l’esecuzione sia azionata davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm.. Il decorso del termine e l’acquisizione dell’autorità del giudicato integrano i presupposti dell’azione, con la conseguenza che il ricorso è ammissibile. La nomina del commissario ad acta assicura già il soddisfacimento del credito in tempi ragionevoli, così che non è necessaria la fissazione di una somma di denaro per le successive violazioni ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), cod. proc. amm.. Il parziale adempimento documentato dall’Amministrazione, sfornito dei relativi mandati di pagamento, non esclude l’accoglimento della domanda per la parte residua.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione di due sentenze del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica per l’importo, rispettivamente, di € 1.000,00 e di € 500,00, oltre accessori e spese di giudizio. Le decisioni erano state notificate all’Amministrazione nelle date indicate dalla ricorrente e non contestate. Il ricorso è stato notificato il 2 dicembre 2024.

La ricorrente ha chiesto anche la fissazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, secondo comma, lettera e), c.p.a. per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. L’Amministrazione si è costituita e ha depositato documentazione in data 21 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Le decisioni di cui si chiede l’esecuzione hanno acquisito l’autorità del giudicato, come risulta dalle attestazioni in atti. Quanto al termine dilatorio, la notifica delle decisioni è avvenuta il 3 luglio 2023 e il 21 maggio 2024, secondo l’affermazione della ricorrente non specificamente contestata. Al momento della proposizione del ricorso era dunque decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, nel testo risultante dalle modifiche succedutesi nel tempo.

Il Tribunale passa quindi all’esame del merito esecutivo. La documentazione depositata dall’Amministrazione attesta il solo pagamento relativo alle spese di giudizio di una delle due decisioni, e in ogni caso non sono stati prodotti i relativi mandati di pagamento. Il Collegio ne trae la conseguenza che, detratta la somma presumibilmente già corrisposta in favore del procuratore distrattario, il ricorso va accolto. L’ordine di esecuzione è impartito entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, ovvero dalla notifica su istanza di parte se anteriore.

Quanto alla domanda di fissazione di una somma per le successive violazioni o inosservanze, il Collegio la rigetta. La nomina del commissario ad acta assicura già il soddisfacimento del credito azionato in tempi ragionevoli, rendendo superflua la misura coercitiva. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato il Segretario Generale della Città Metropolitana di Palermo, con facoltà di delega ad altro funzionario in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda in via sostitutiva nel successivo termine di novanta giorni.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione e sono liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori, tenuto conto della particolare semplicità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari. Restano a carico della parte soccombente anche gli oneri derivanti dall’eventuale insediamento del commissario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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