Improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse e revoca della verificazione (C.G.A.R.S. n. 94 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante alla decisione determina l’improcedibilità dell’appello. Integra tale carenza la condotta della parte che, dopo l’ordinanza istruttoria, ometta di versare l’acconto posto a carico della parte interessata come condizione di avvio delle operazioni del verificatore e si sottragga a ogni contatto con il difensore. Il Collegio revoca la verificazione disposta quando non si avveri la condizione espressamente prevista per il suo inizio, non essendo configurabile un onere officioso di procedere in assenza del presupposto economico.
Il Fatto
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza in forma semplificata resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., aveva respinto il ricorso degli odierni appellanti avverso il diniego comunale sull’istanza di accertamento di conformità, l’ordine di demolizione, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e l’area di sedime, il verbale di immissione in possesso e l’ordinanza di demolizione.
Gli appellanti hanno proposto appello, riproponendo le doglianze di primo grado. Il Comune intimato non si è costituito. Con ordinanza istruttoria il C.G.A.R.S. ha disposto una verificazione, nominando il verificatore e ponendo a carico della parte interessata un acconto di euro 4.000,00, espressamente qualificato come condizione necessaria per l’inizio delle operazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la verificazione non è mai stata avviata. Il verificatore, dopo aver accettato l’incarico, ha comunicato via PEC di non avere ricevuto il pagamento dell’acconto liquidato con l’ordinanza istruttoria e di non avere pertanto dato corso alle operazioni. Il dato è confermato dalla documentazione prodotta dal difensore degli appellanti.
Il difensore, con atto depositato il 29 gennaio 2025, ha rinunciato al mandato. Ha documentato di avere convocato gli assistiti, di avere illustrato gli adempimenti a loro carico e di avere poi perso ogni contatto con gli stessi. Le raccomandate inviate presso le residenze non sono state ritirate, salvo una. Gli appellanti non hanno versato l’acconto e non hanno risposto ad alcun sollecito.
Su queste premesse il Collegio revoca la verificazione. La condizione espressamente prevista dall’ordinanza per l’inizio delle operazioni non si è avverata, e l’istruttoria disposta resta priva del suo presupposto economico.
Nel merito dell’appello, il Collegio qualifica la condotta degli appellanti come univocamente indicativa dell’assenza di qualsiasi interesse alla decisione. L’inerzia processuale, protratta dopo la piena conoscenza dell’ordinanza istruttoria, e l’abbandono del rapporto con il difensore integrano la sopravvenuta carenza di interesse. L’appello è pertanto improcedibile, con accoglimento dell’istanza formulata dal difensore.
La mancata costituzione del Comune appellato esclude la regolazione delle spese di giudizio. Il dispositivo dichiara l’appello improcedibile e nulla sulle spese, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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