L’ottemperanza alla condanna alle spese si estende al commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3361 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm., anche limitatamente al solo capo della sentenza che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite. Accertato il rituale esercizio dell’azione e la notifica del titolo all’ente debitore ai fini dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione, che non contesti né provi l’avvenuto pagamento, integra inadempimento all’obbligo giuridico di esecuzione. Il giudice amministrativo ordina pertanto l’esecuzione entro un termine e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina il commissario ad acta, liquidandone il compenso a carico dell’amministrazione inottemperante.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso, notificato il 6 marzo 2024 e depositato il 19 marzo 2024, per ottenere l’esecuzione di una sentenza dello stesso TAR che aveva condannato il Comune intimato al pagamento delle spese di lite. L’azione era limitata esclusivamente a quel capo della pronuncia.
Né il Comune né il controinteressato si sono costituiti in giudizio. Alla camera di consiglio del 24 luglio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dello strumento. La sentenza di condanna alle spese rientra tra i provvedimenti giurisdizionali per i quali l’art. 112, comma 2, lett. b), cod. proc. amm. consente il ricorso per ottemperanza. Sono stati ritenuti rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm..
Quanto alle formalità, la sentenza da eseguire è stata notificata all’amministrazione via PEC il 26 ottobre 2023. È così maturato il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che condiziona l’esperibilità dell’esecuzione nei confronti degli enti pubblici.
Nel merito, il TAR ha rilevato il perdurante inadempimento del Comune. L’ente non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, non ha provato l’avvenuto pagamento e non ha eccepito fatti estintivi o impeditivi. Il Collegio richiama il principio dell’art. 2697 cod. civ.: i fatti modificativi ed estintivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Sussiste quindi l’obbligo giuridico di dare esecuzione al capo delle spese.
Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta un dirigente comunale, con facoltà di delega, riservando la liquidazione del compenso a carico dell’amministrazione inottemperante. La relativa nota andrà depositata a pena di decadenza entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dall’ultimo atto di esecuzione.
Le spese di lite sono state liquidate secondo i medi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 e n. 453 del 2015, e distratte in favore dei difensori del ricorrente. Il ricorso è stato accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.