Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 445 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario del lavoro è fondato quando non risulti dagli atti che il titolo sia stato eseguito. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’Amministrazione decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, ordina l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine determinato. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato, con facoltà di delega, perché provveda agli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme residue. La soccombenza dell’Amministrazione debitrice giustifica la condanna alle spese, liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia e dei numerosi analoghi precedenti.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, era stato accertato il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, con accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione secondo l’art. 22 co. 36 L. 724/1994.
Nel medesimo provvedimento era stato accertato il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento della somma liquidata. La sentenza era passata in giudicato e, decorso il termine dilatorio dalla notifica alla sede reale dell’Amministrazione, la creditrice ha promosso ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto il presupposto processuale del ricorso: l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo e la ritualità della notificazione alla sede reale dell’Amministrazione debitrice. La parte resistente, pur regolarmente evocata a mezzo PEC presso la competente Avvocatura distrettuale, non si è costituita in giudizio. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Sul piano sostanziale la questione si risolve in un accertamento di fatto: dagli atti non risulta che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita. Il Collegio ne trae la fondatezza del ricorso e l’accoglimento dello stesso.
L’ordine di esecuzione investe i due capi del giudicato: la messa a disposizione della ricorrente della carta del docente e del relativo importo, per gli anni scolastici indicati nel titolo, con interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22 co. 36 L. 724/1994; il pagamento della somma spettante a titolo di retribuzione professionale docenti, liquidata nella sentenza n. 316/2023 del Tribunale di Pistoia, con la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. Il termine assegnato all’Amministrazione è di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione tiene conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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