Ottemperanza per credito retributivo del docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 75 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che accerta il diritto del docente alla retribuzione professionale e condanna l’Amministrazione al pagamento delle relative differenze costituisce titolo esecutivo la cui esecuzione può essere chiesta innanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’azione è ammissibile quando la sentenza sia stata notificata all’Amministrazione presso un domicilio digitale certificato entro il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La mancata previsione di stanziamento di fondi nei capitoli di bilancio e la necessità di attivare le piattaforme informatiche per la liquidazione non giustificano l’inadempimento dell’Amministrazione.
Il Fatto
Una docente agiva in ottemperanza avverso il silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Teramo, sezione lavoro, la quale aveva accertato il suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docente per i periodi di attività lavorativa indicati in ricorso, condannando l’Amministrazione al pagamento della somma di euro 2.558,34 oltre interessi e rivalutazione.
Il Ministero si costituiva con memoria di stile, riconoscendo di non aver ancora provveduto al pagamento in quanto sarebbero ancora in corso le procedure di stanziamento dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio e di attivazione delle piattaforme informatiche necessarie per la liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha dichiarato il ricorso ammissibile, avendo accertato che la sentenza di cui è chiesta l’esecuzione è stata notificata al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni ed è passata in giudicato, come risultante dall’attestazione della cancelleria della Corte d’Appello. Ha altresì verificato la sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto la domanda fondata, poiché il credito vantato, accertato con sentenza definitiva, non è stato soddisfatto. L’Amministrazione non ha opposto alcuna ragione di impedimento alla corresponsione, limitandosi a rappresentare difficoltà organizzative e finanziarie che non possono giustificare il mancato adempimento di un’obbligazione accertata dal giudice.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza nel termine di quarantacinque giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, disponendo che le somme liquidate siano messe a disposizione della ricorrente mediante la carta elettronica del docente. Per il caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’inutile decorso del termine assegnato al Ministero.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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