Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e inerzia della P.A. (TAR Puglia n. 808 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, attivato ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e resta circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato, restando esclusa la cognizione di ogni altra domanda con esso correlata. Sussistono i presupposti dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione quando il titolo sia stato notificato e sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ove l’Amministrazione non eccepisca né provi l’avvenuto adempimento, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine congruo. La nomina del commissario ad acta resta riservata all’eventualità del perdurante inadempimento, mentre la condanna alle astreintes può essere negata in ossequio all’orientamento della Sezione.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 518/2024 del 9 febbraio 2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della c.d. “Carta docente” nella misura di € 500,00 annui per quattro anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a garantirne la fruizione mediante accredito secondo le regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato.

Il titolo è stato notificato all’Amministrazione il 30 giugno 2024. Ritenendo persistente l’inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato l’8 marzo 2025 e depositato il 9 marzo 2025, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica in via preliminare l’azione come ottemperanza ex art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., osservando che il rimedio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di conoscere domande ulteriori, ancorché correlate al titolo.

Il Tribunale verifica poi i presupposti dell’azione esecutiva. La sentenza è stata trasmessa all’Amministrazione in copia attestata conforme il 30 giugno 2024, sicché risulta integrata la fattispecie dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che subordina l’inizio dell’azione esecutiva nei confronti della P.A. all’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo. Il giudicato è inoltre comprovato dalla certificazione del Tribunale di Bari del 14 febbraio 2025.

Nel merito, l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento né ha giustificato l’inerzia serbata. Su questo presupposto il Collegio ordina l’integrale esecuzione del titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore, con pagamento di tutte le somme indicate in favore della ricorrente.

La nomina del commissario ad acta viene riservata all’eventualità che l’inadempimento perduri dopo il termine, anche in considerazione del comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, ove il ritardo è stato determinato da carenze organiche dell’Amministrazione. La richiesta di astreintes è invece respinta in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Tribunale dispone infine la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *