Divieto di accesso del Questore non applicabile a tutti gli esercizi pubblici (TAR Puglia n. 811 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico intrattenimento disposto dal Questore ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017 deve essere riferito a luoghi specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa. È pertanto illegittima l’interdizione generica estesa a tutti gli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio comunale, perché contrasta con la lettera e la ratio della norma e con il principio di proporzionalità. L’amministrazione è tenuta a calibrare la misura preventiva sulla effettiva pericolosità della condotta, non essendo sufficiente il mero dato dei disordini contestati quando l’episodio non sia sfociato in atti di violenza fisica. Il sindacato del giudice amministrativo investe la corrispondenza tra la fattispecie concreta e il paradigma legale della misura.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Bari, in conseguenza di fatti verificatisi in una discoteca, ha disposto a suo carico per la durata di un anno il divieto di accesso a tutti gli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento presenti nel Comune, nonché il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze, nella fascia oraria dalle 23:00 alle 05:00.
Il provvedimento è stato adottato dopo che il ricorrente era stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 610 cod. pen., in relazione a disordini avvenuti all’interno e all’esterno del locale contro gli addetti alla sicurezza. Il titolare dell’esercizio aveva riferito che il medesimo gruppo di giovani si era già reso responsabile di situazioni critiche, risoltesi senza denuncia. Il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, oltre alla violazione del principio di gradualità e proporzionalità. La Sezione ha accolto in fase cautelare la richiesta di misure provvisorie con ordinanza n. 335 del 18 settembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sulla struttura della misura preventiva. L’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017, introdotto dall’art. 21, comma 1-ter, del D.L. n. 113/2018, consente al Questore di disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i reati ovvero delle persone con le quali l’interessato si associa.
Il Tribunale rileva che il provvedimento impugnato si discosta da tale paradigma nella parte in cui dispone un’interdizione generica a tutti gli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento presenti nel Comune. La formula ampia non trova riscontro nella lettera della disposizione e ne tradisce la ratio, che è quella di circoscrivere l’ambito spaziale della misura in funzione del singolo episodio e delle frequentazioni accertate.
Il percorso argomentativo del Collegio non si esaurisce nel dato testuale. La misura viene ritenuta contraria al principio di proporzionalità: l’episodio posto a fondamento del provvedimento, pur con i disordini contestati, non è sfociato in atti di violenza fisica. L’amministrazione avrebbe dovuto calibrare il provvedimento sulla effettiva gravità della condotta, anziché estendere l’interdizione all’intero tessuto urbano.
Da qui l’accoglimento del ricorso nei sensi indicati in motivazione. Il Tribunale compensa integralmente le spese del giudizio in considerazione della materia controversa e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Resta ferma la statuizione di oscuramento delle generalità a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.