Ottemperanza al giudicato del lavoro e legittimazione del difensore distrattario (TAR Toscana n. 1721 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro, la domanda del dipendente volta all’esecuzione della condanna dell’amministrazione al pagamento della sorte capitale, degli interessi e della rivalutazione è ammissibile e fondata, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. È invece inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, la domanda del ricorrente che investa la statuizione sulle spese di lite distratte in favore dei procuratori antistatari: per effetto della distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. sorge un rapporto autonomo tra difensore e parte soccombente, che attribuisce al solo procuratore distrattario la legittimazione a intimare il precetto e ad agire per l’ottemperanza. Il ritardo dell’amministrazione giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, con sentenza n. 561 del 3 ottobre 2024, ha accertato il diritto di una docente al compenso individuale accessorio per il servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 2.909,10 euro, oltre interessi e rivalutazione, nonché delle spese di lite liquidate in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
La docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione delle astreintes. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato seguito all’avviso reso in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. ed ha esaminato la questione della legittimazione attiva in relazione alla statuizione sulle spese. Ha richiamato la giurisprudenza amministrativa e civile secondo cui al procuratore distrattario spetta la legittimazione esclusiva ad agire per l’ottemperanza alla relativa disposizione, citando in particolare Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010 e TAR Milano, Sez. III, n. 2148 del 2025.
Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso in parte qua: i procuratori avrebbero dovuto assumere la veste di ricorrenti in proprio e notificare all’amministrazione il titolo esecutivo quali procuratori distrattari, anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Per il resto il ricorso è stato dichiarato ammissibile. La sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale il 4 ottobre 2024; il termine di 120 giorni è decorso inutilmente e il giudicato è stato attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pisa il 30 gennaio 2025. L’interesse ad agire del dipendente, titolare del credito sostanziale, resta quindi integro.
Nel merito, il TAR ha ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha ritenuto fondata la richiesta di penalità di mora, commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e facendola decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha nominato, sin d’ora, quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio sono state liquidate in 800,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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