Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1720 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato del titolo, e ordina all’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato del giudice del lavoro. La nomina sin d’ora del commissario ad acta è legittima ove sia prevista per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato. Il ricorso è ammissibile e fondato, con condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 406/2023 resa dal Tribunale di Pisa, sezione lavoro, nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla c.d. “Retribuzione Professionale Docenti” prevista dall’art. 7 CCNL del 15.03.2001. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto alla percezione dell’indennità in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato, condannando il Ministero al pagamento di una somma e delle spese processuali.

La ricorrente ha domandato il pagamento degli interessi legali dalla spettanza al saldo e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero evocato in giudizio si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede in data 04.01.2024 e che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Il Collegio rileva inoltre che la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pisa in data 07.01.2025. Sussistono dunque i presupposti per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..

Nel merito il ricorso è fondato. Il Tribunale ordina al Ministero, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato della sentenza del Tribunale di Pisa n. 406/2023, provvedendo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza.

Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione in favore della ricorrente e distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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