Accesso agli atti e sopravvenuto difetto di interesse per avvenuta ostensione (TAR Puglia n. 1269 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il ricorrente, in corso di giudizio, chieda dichiararsi la cessazione della materia del contendere va riqualificata, in ragione del suo effettivo contenuto, quale sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Quando la documentazione oggetto dell’accesso agli atti sia stata medio tempore ostensa all’istante nell’ambito di altro giudizio pendente fra le stesse parti, l’utilità della pronuncia viene meno e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. La sopravvenuta definizione in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di uno stabilimento petrolchimico, aveva presentato istanza di accesso agli atti al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione Regionale Puglia. La richiesta riguardava la documentazione relativa a un evento incidentale verificatosi presso lo stabilimento e qualificato dal Comitato tecnico regionale come incidente rilevante sulla base di una relazione tecnica. L’amministrazione aveva respinto l’istanza, ritenendo la documentazione sottratta all’accesso ai sensi del d.m. n. 415/1994.
La società ha impugnato il diniego, deducendo la violazione dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, l’erronea applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. aa), del d.m. n. 415/1994 e invocando l’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Ha chiesto l’annullamento del provvedimento, la declaratoria del diritto di accesso e l’ordine di esibizione. Nel corso del giudizio ha poi rappresentato l’avvenuta ostensione della documentazione in un parallelo giudizio pendente innanzi allo stesso Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della domanda proposta dalla ricorrente in corso di causa. La società aveva chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rappresentando che nell’ambito del diverso ricorso pendente fra le stesse parti l’amministrazione aveva depositato la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l’allegata relazione tecnica.
Il Tribunale rileva che tale domanda va più propriamente riqualificata quale dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse. L’ostensione della documentazione richiesta nell’ambito dell’altro giudizio ha, infatti, fatto venir meno l’utilità della pronuncia richiesta nel presente procedimento. Il giudice non resta vincolato alla qualificazione formale utilizzata dalla parte, ma deve attribuire alla domanda il nomen iuris corrispondente al suo effettivo contenuto.
Da ciò consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Una volta divenuto inutile l’accertamento del diritto di accesso per essere stato il documento reso disponibile, non residua alcun interesse alla decisione nel merito.
Il Collegio dispone infine l’integrale compensazione delle spese di lite. La statuizione è giustificata dalla vicenda nel suo complesso e dalla sopravvenuta definizione in rito, che esclude la soccombenza sostanziale di alcuna delle parti.
Nota della Redazione
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