Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 432 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato quando il titolo di condanna al pagamento non sia stato eseguito dall’Amministrazione. Accertato il diritto e la sua azionabilità, il giudice dichiara l’obbligo di esecuzione integrale e assegna all’Amministrazione un termine per adempiere, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando non emergono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario appare sufficiente in funzione acceleratoria.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con le competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme indicate per gli anni scolastici accertati. Ha altresì posto le spese di lite a carico della parte resistente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, regolarmente notificata, è divenuta definitiva, come da attestazione della cancelleria prodotta in giudizio. La ricorrente deduce il mancato pagamento e propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche. L’Amministrazione si costituisce con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. Rileva che, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità è quindi integrata.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. Ricorrono i presupposti di legge e, in particolare, il decorso del termine di cui al citato art. 14 d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il giudice dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, e assegna il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa. Sul piano processuale, la decisione conferma la struttura tipica dell’ottemperanza: accertamento dell’inadempimento, ordine di fare e fissazione del termine.
Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali” presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Il Collegio non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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