Permesso soggiorno e condanne stupefacenti richiedono valutazione comparativa con legami familiari (TAR Toscana n. 1845 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le condanne per reati in materia di stupefacenti costituiscono, di regola, causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, senza che occorra ulteriore valutazione di pericolosità sociale o di integrazione. Tale automatismo incontra un’eccezione quando lo straniero ha legami familiari con soggetti residenti in Italia: in tal caso trova applicazione l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone all’amministrazione una valutazione comparativa discrezionale tra l’interesse alla sicurezza pubblica e l’interesse alla tutela dei rapporti familiari. La valutazione deve considerare la natura ed effettività dei vincoli familiari, i legami con il Paese d’origine e la durata del soggiorno. Il diniego che ometta tale esame è viziato per difetto di motivazione ed è annullato, salva la riedizione del potere amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ha chiesto alla Questura di Arezzo il rinnovo del titolo. Dopo il contraddittorio procedimentale, il Questore ha rigettato l’istanza con decreto del 20.01.2025, notificato il 19.02.2025, fondando il diniego su due sentenze di condanna per reati in materia di stupefacenti intervenute nel 2024.

L’interessato ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Toscana, deducendo un unico motivo di violazione di legge per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Il Ministero dell’Interno si è costituito e ha depositato una relazione amministrativa con documentazione. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e, all’udienza pubblica del 29 ottobre 2025, ha trattenuto la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata la censura. Il ricorrente ha rilevato che il provvedimento valorizza le condanne in modo automatico, omettendo ogni valutazione in concreto sulla pericolosità sociale, sui legami con il Paese d’origine, sulla durata del soggiorno e sulla presenza di un nucleo familiare, comprensivo della moglie e di due figli minori.

Il TAR richiama l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che nel caso di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo impone di tener conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dei legami con il Paese d’origine e della durata del soggiorno. Secondo un costante orientamento, la disposizione si applica ogni volta che vi sia un nucleo familiare corrispondente a quello che darebbe titolo al ricongiungimento (Cons. Stato, Sez. III, n. 321 del 2021).

Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia (TAR Toscana, Sez. II, n. 523 del 2023): le condanne per spaccio sono di regola ostative ex art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, ma l’esistenza di legami familiari con residenti in Italia attiva la valutazione comparativa discrezionale tra sicurezza pubblica e tutela dei rapporti familiari. La reiterazione dei reati può prevalere sugli aspetti familiari, ma il rigetto deve comunque considerare gli elementi indicati dall’art. 5, comma 5 (richiamate TAR Emilia-Romagna Bologna n. 241 del 2024 e TAR Umbria n. 905 del 2024).

La motivazione deve essere esplicitata nel provvedimento, perché l’ordinamento impone la valutazione comparativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 4451 del 2022; TAR Toscana n. 358 del 2022). Nel caso di specie tale esame manca del tutto: l’amministrazione si è limitata a desumere la pericolosità sociale dalla reiterazione delle condotte, senza considerare la situazione personale e i legami familiari emersi in sede procedimentale. L’atto è quindi viziato per difetto di motivazione e il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento e salvezza della riedizione del potere. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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