Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 160 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’inottemperanza al giudicato consente di ritenere provato, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., l’assunto del ricorrente circa la mancata esecuzione. Accertati il passaggio in giudicato della sentenza, l’inottemperanza dell’Autorità intimata e la necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi, il giudice dichiara l’obbligo di dare completa esecuzione al titolo, detratto quanto già corrisposto. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. non si applica quando il tasso di interesse per il ritardo, già fissato dal titolo esecutivo sino al saldo, presenti natura ampiamente satisfattiva. Al commissario ad acta, organo del giudice dell’ottemperanza, spetta l’allocazione in bilancio e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non costituendo l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa legittimo impedimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 06.02.2020 e notificata al Ministero della Salute presso il domicilio reale. La pronuncia è divenuta irrevocabile, come da attestazione depositata in giudizio.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, e perdurando l’inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza addurre alcuna giustificazione sull’inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame degli atti e rileva che, nonostante la rituale notificazione della sentenza, l’Amministrazione non vi ha ottemperato. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla documentazione prodotta.
Il silenzio dell’Amministrazione sul punto assume rilievo probatorio: il Collegio ritiene provato, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., l’assunto del ricorrente circa la mancata esecuzione del giudicato. Accertati l’inoppugnabilità della sentenza, l’inottemperanza dell’Autorità intimata e la necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi per l’esecuzione, la domanda è fondata e va accolta.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo del Ministero della Salute di dare completa esecuzione alla sentenza, detratti i pagamenti già effettuati, compresi gli interessi liquidati nella decisione del giudice ordinario. Assegna all’Amministrazione il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
È invece esclusa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. per ogni violazione o ritardo successivo. La ragione risiede nella natura ampiamente satisfattiva del tasso di interesse applicato per il ritardo, con decorrenza fissata sino al saldo già previsto dalla decisione del giudice ordinario, e quindi suscettibile di coprire anche l’ulteriore ritardo a maturarsi, secondo il richiamo a T.A.R. Napoli, sez. IV, n. 3487 del 2023.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente, perché provveda entro 90 giorni dalla scadenza del termine concesso. Il Collegio precisa che il commissario è organo del giudice dell’ottemperanza e che le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell’esecuzione del giudicato; eventuali inerzie possono rilevare ai fini della responsabilità erariale. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale delle somme. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.
Nota della Redazione
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