Il comproprietario estraneo al condono non può impugnare il diniego (C.G.A.R.S. n. 161 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a impugnare il diniego di condono edilizio spetta esclusivamente al soggetto che ha presentato l’istanza di sanatoria, non al comproprietario che sia rimasto estraneo al procedimento. L’interesse pretensivo alla sanatoria ha natura soggettiva e la sua facultas agendi si attiva solo a fronte del diniego dell’istanza proposta. Il comproprietario non richiedente può impugnare l’ordinanza di demolizione per vizi propri, ma non contestare in via incidentale il diniego di condono. L’annullamento degli atti in sede di ricorso straordinario produce effetto inscindibile verso tutti gli interessati, senza determinare cessazione della materia del contendere ove residuino motivi idonei ad ampliare l’effetto conformativo.

Il Fatto

Due appellanti, comproprietari di un immobile abusivo, impugnavano davanti al TAR Sicilia il diniego di condono, l’ordinanza di demolizione e gli atti presupposti emessi dal Comune. Il giudice di prime cure respingeva i ricorsi, dichiarando inammissibili le censure avverso il diniego per difetto di legittimazione e infondate quelle contro l’ordinanza di demolizione.

Gli appellanti riproponevano le doglianze e, in un caso, producevano l’esito di un ricorso straordinario proposto da altri soggetti, che aveva annullato i medesimi atti per mancata notifica della richiesta di integrazione. Le cause, riunite, giungevano al C.G.A.R.S. che respingeva gli appelli.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto le questioni di rito. L’annullamento intervenuto in sede di ricorso straordinario determina un effetto inscindibile verso tutti gli interessati, ma non comporta cessazione della materia del contendere ove residuino motivi suscettibili di ampliare l’effetto conformativo, in particolare quelli relativi al diniego di condono.

Superata questa soglia, la disamina nel merito presuppone la conferma della declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione. Il Collegio richiama la propria decisione CGA, sez. giur., 5 ottobre 2023, n. 645: la sanatoria di un immobile abusivo presuppone un interesse pretensivo che può essere soddisfatto solo da chi abbia avanzato l’istanza alla pubblica amministrazione. In assenza di istanza non c’è diniego, e quindi non può esservi legittimazione ad agire contro il diniego di un provvedimento favorevole non richiesto nei termini.

Il Collegio aggiunge che la legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamata dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede la notifica del provvedimento conclusivo al solo richiedente. Ne deriva la necessità di rimeditare la giurisprudenza che richiede il consenso di tutti i comproprietari alla presentazione dell’istanza: il condono risponde anzitutto all’interesse del singolo comproprietario a far venire meno le conseguenze penali, senza pregiudicare il diritto dell’altro alla rimozione del manufatto per le vie civilistiche.

Il Collegio esclude che tra condono penale e sanatoria amministrativa vi sia coincidenza necessaria, richiamando C. cost. n. 196/2004: i due effetti possono essere indipendenti. Quanto al diritto di difesa del comproprietario non richiedente, il Collegio distingue: se ha interesse al mantenimento del manufatto, ha l’onere di presentare l’istanza; se ha interesse opposto, il rimedio è civilistico. In entrambi i casi resta la legittimazione a impugnare l’ordinanza di demolizione per vizi propri, ma non il diniego di condono.

Gli appelli riuniti sono dunque respinti, con compensazione delle spese stante la non univoca giurisprudenza in materia di legittimazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *