Sospensione cautelare dal servizio e condanna per tentato abuso d’ufficio: discrezionalità dell’Amministrazione (TAR Emilia-Romagna n. 158 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sospensione cautelare facoltativa dal servizio, l’Amministrazione conserva un’ampia discrezionalità nella valutazione delle circostanze idonee a tutelare la propria immagine e il buon andamento dell’ufficio, in relazione alla gravità degli addebiti e all’ufficio ricoperto. La sospensione cautelare non ha natura disciplinare né sanzionatoria, prescinde da ogni accertamento sulla responsabilità e non implica valutazioni sulla colpevolezza. Ne consegue che la pendenza di un disegno di legge diretto all’abrogazione del reato non incide sulla legittimità del provvedimento, né un’eventuale futura abolitio criminis spiegherebbe effetto retroattivo sulla misura cautelare. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione quando questa abbia riesercitato il potere con considerazioni plausibili e non manifestamente illogiche.

Il Fatto

Il ricorrente, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, era stato sospeso cautelativamente dal servizio ai sensi degli artt. 915 e 916 del d.lgs. n. 66/2010 perché sottoposto a indagine penale. Il procedimento si era concluso con proscioglimento dai reati più gravi e con condanna, nel 2021, a due anni di reclusione per tentato abuso d’ufficio.

Con decreto del 10 dicembre 2020 il Ministero della Difesa aveva respinto una prima istanza di riammissione. Il ricorso avverso quel provvedimento era stato respinto, ma la sentenza aveva invitato l’Amministrazione a rideterminarsi. Il ricorrente ha quindi chiesto il riesame della posizione; con decreto del 2 maggio 2023 l’istanza è stata nuovamente respinta. Da qui il ricorso, con censure di illogicità, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’oggetto del contendere nella legittimità del provvedimento con cui il Ministero ha respinto l’istanza di riammissione del militare sospeso ex art. 915 d.lgs. n. 66/2010. Il ricorrente lamentava l’errata applicazione del Codice dell’Ordinamento Militare e la violazione dei criteri contenuti nella precedente sentenza del TAR.

La sentenza del 22 febbraio 2023, pur invitando l’Amministrazione a rivalutare la posizione, aveva riconosciuto l’ampia discrezionalità del Ministero. Dopo la condanna del Tribunale di Modena per tentato abuso d’ufficio, il Dicastero ha concretamente riesaminato la posizione, confermando la sospensione e richiamando il parere n. 379 del 2022 del Consiglio di Stato, secondo cui ai fini della sospensione cautelare i delitti tentati vanno equiparati a quelli consumati. Non si configura dunque alcuna violazione del giudicato, nel senso delimitato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. VI, 8 agosto 2023, n. 7636).

Quanto alla natura del reato, il tentato abuso d’ufficio risulta ancora punito, come la fattispecie consumata, esistendo solo un disegno di legge approvato il 10 gennaio 2023 dal Consiglio dei Ministri. Il Collegio osserva che anche in ipotesi di futura abolitio criminis l’effetto retroattivo non inciderebbe sulla sospensione cautelare, che ha carattere meramente cautelare, esclude finalità disciplinari o sanzionatorie e non pregiudica l’integrale reintegrazione (Consiglio di Stato sez. II, 22 settembre 2022, n. 8166; sez. II, 8 ottobre 2020, n. 5974; sez. IV, 8 febbraio 2016, n. 477).

L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità anche nella valutazione della eccezionale gravità dei fatti ai sensi dell’art. 919, comma 3, COM (Consiglio di Stato sez. IV, 15 maggio 2018, n. 2873), dovendo bilanciare la tutela dell’immagine e il buon andamento dell’ufficio. Il Collegio ritiene che il potere sia stato riesercitato con considerazioni plausibili e non manifestamente illogiche, né elusive dei criteri del giudicato; il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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