Ordinanza contingibile e urgente: basta la disponibilità materiale dell’area (TAR Abruzzo n. 175 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di un’ordinanza contingibile e urgente, preordinata alla immediata messa in sicurezza dei luoghi in ragione dell’esigenza di tutela della pubblica e immediata incolumità, non deve essere necessariamente il proprietario dell’area, essendo sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, la quale rappresenta il necessario ma anche sufficiente presupposto logico e materiale per l’esecuzione degli interventi di rimozione della situazione di pericolo, impregiudicato il diritto di rivalsa nei confronti del legittimo proprietario. Tale disponibilità può essere giuridicamente qualificata da un titolo concessorio, ancorché stipulato per transigere una lite e reso efficace a seguito delle prescritte autorizzazioni, ivi inclusa la costituzione di una servitù di acquedotto sul demanio.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore del servizio idrico integrato dei comuni della provincia di Teramo, utilizza nel territorio comunale opere di presa e captazione idrica accessibili attraverso una strada consortile. Con l’ordinanza impugnata, il Sindaco ha intimato alla società di provvedere, unitamente all’amministrazione separata dei usi civici, alla chiusura e alla successiva messa in sicurezza della strada, rilevato il cedimento della pista che conduce alla sorgente.

La società ricorrente ha censurato l’atto per eccesso di potere, sostenendo che la gestione della strada competesse all’ente proprietario e che l’azione fosse sviata, in quanto sul cedimento di un diverso tracciato pendeva un procedimento penale a carico del Sindaco e del responsabile dell’ufficio tecnico, i quali avrebbero avuto interesse a coinvolgerla nella responsabilità dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, rilevando in primo luogo l’infondatezza della censura di sviamento: la stessa ricorrente non ha contestato che la strada oggetto dell’ordinanza non sia quella il cui cedimento ha causato l’incidente mortale oggetto di indagine penale. La censura si fondava pertanto su un presupposto fattuale smentito, venendo meno ogni profilo di sviamento.

Quanto al merito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui il destinatario dell’ordinanza non deve essere necessariamente il proprietario dell’area, essendo sufficiente la materiale disponibilità della stessa. Nella specie, tale disponibilità risultava giuridicamente qualificata: con un rogito notarile del 2006, stipulato per transigere una lite, era stata legittimata la risalente occupazione della strada e dell’area circostante mediante concessione, efficace a seguito dell’autorizzazione regionale e della deliberazione comunale che ha autorizzato il mutamento di destinazione d’uso delle terre civiche. L’atto aveva inoltre previsto la costituzione di una servitù di acquedotto a favore della società e il pagamento di un canone annuo, come confermato dal successivo rogito del 2011.

Correttamente, quindi, il Comune ha individuato nella società il soggetto che, nell’immediatezza del fatto, avrebbe dovuto porre rimedio alla situazione di pericolo, potendo accedere all’area interessata in quanto detentrice delle chiavi del cancello di accesso. Il Tribunale ha infine escluso la rilevanza delle precedenti ordinanze comunali richiamate dalla ricorrente, in quanto relative a una diversa strada comunale, non a quella oggetto del provvedimento impugnato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della società al pagamento delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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