Tettoia e locale autoclave non precari: prevale il criterio funzionale (C.G.A.R.S. n. 29 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della qualificazione di un’opera come precaria non rileva il solo criterio strutturale, ma assume decisivo rilievo il criterio funzionale: l’opera realizzata per soddisfare esigenze non temporanee non beneficia del regime delle costruzioni precarie e temporanee, anche quando sia edificata con materiali facilmente amovibili. La tettoia chiusa su tre lati, con copertura in tegole e cucina in muratura sottostante, e il locale ripostiglio-autoclave, inseriti stabilmente nel contesto edilizio e non di agevole rimozione, costituiscono trasformazione urbanistica del territorio e richiedono idoneo titolo abilitativo. L’ordinanza di demolizione che richiami gli accertamenti della polizia municipale è adeguatamente motivata e legittima il diniego del regime di cui all’art. 20 della l.r. Sicilia n. 4/2003.

Il Fatto

Il Comune appellante impugna la sentenza con cui il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso proposto dalla proprietaria di un immobile e annullato l’ordinanza di demolizione prot. n. 306897 del 28 dicembre 2015. Il provvedimento riguardava una tettoia in legno e tegole chiusa su tre lati, con cucina in muratura sottostante, e un locale ripostiglio-autoclave realizzati nel cortile di pertinenza.

Il primo giudice aveva ritenuto le opere di modeste dimensioni e a struttura precaria, riconducibili agli artt. 9 della l.r. n. 37/1985 e 2 della l.r. n. 4/2003, e il locale autoclave non computabile ai fini volumetrici, con conseguente illegittimità della demolizione disposta ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune contesta la mancata considerazione della produzione documentale e l’inapplicabilità del regime delle opere precarie. L’appellata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dopo un’ordinanza istruttoria con cui ha acquisito il titolo di proprietà e le precedenti ordinanze di demolizione, accoglie l’appello. Dalla documentazione emerge che il Comune aveva già ingiunto la demolizione del fabbricato principale, in corso di realizzazione, con ordinanza notificata al dante causa dell’appellata e mai impugnata, e che le opere oggetto del provvedimento contestato costituiscono pertinenze di quel fabbricato illegittimo, realizzate in aderenza allo stesso.

La Corte ritiene provato lo stato abusivo delle opere e la natura non precaria delle stesse. L’amministrazione ha motivato adeguatamente mediante il richiamo delle note della polizia municipale, che descrivono la tettoia in legno e tegole, la cucina in muratura collocata sotto di essa e il locale ripostiglio-autoclave, realizzati unitamente al completamento dell’edificio principale e in violazione degli artt. 44, 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380/2001.

Il passaggio centrale concerne la nozione di precarietà. L’art. 20 della l.r. n. 4/2003 non ne offre una definizione e l’interprete deve rifarsi alla giurisprudenza, che combina il criterio strutturale con quello funzionale. La Corte richiama la propria precedente pronuncia CGARS n. 235 del 27 marzo 2023, secondo cui un’opera realizzata per esigenze non temporanee non beneficia del regime delle opere precarie neppure quando sia costruita con materiali facilmente amovibili.

Nel caso concreto manca il requisito della temporaneità: la tettoia ha funzione stabile e duratura e non è di facile rimozione, così come il locale autoclave, realizzato con materiali non agevolmente amovibili. Tali manufatti alterano in modo rilevante e duraturo lo stato del territorio e richiedono idonea autorizzazione edilizia. La Corte sottolinea come sotto la tettoia sia stata collocata una cucina in muratura, elemento che esclude ogni connotazione di provvisorietà dell’insediamento.

Il ragionamento vale a prescindere dalla circostanza, ritenuta non irrilevante, che le opere siano pertinenziali e costruite in aderenza a un fabbricato illegittimo per il quale il Comune aveva emesso e regolarmente notificato l’ordine di demolizione, rimasto inottemperato e non contestato. L’appello è pertanto accolto, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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