Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2885 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’ente non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, in esecuzione del titolo esecutivo notificato e passato in giudicato. L’assenza di contestazioni sull’an e sul quantum del credito da parte dell’amministrazione resistente, rimasta inerte, consolida l’accertamento dell’inadempimento. All’accoglimento segue l’assegnazione di un nuovo termine per il pagamento integrale e la nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1449/2023, l’accertamento del diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.

La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione ed è passata in giudicato. Non avendo il Ministero dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo senza formulare deduzioni sul punto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza rispetto al titolo indicato in epigrafe, ritualmente notificato e divenuto definitivo. Ha quindi rilevato che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito, non ha formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an né nel quantum.

Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto, con accertamento dell’inottemperanza del Ministero agli obblighi di pagamento nascenti dal titolo. Il Collegio ha assegnato all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente i pagamenti dovuti.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, per dare corso al pagamento e compiere tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, con successiva relazione alla Sezione.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1000,00, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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