Scatti stipendiali anche per pensionamento a domanda delle forze di polizia (TAR Molise n. 343 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, purché alla data del pensionamento abbia compiuto cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita: la subordinazione al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale opera ai soli fini della base pensionabile, non della maggiorazione in esame. Il riconoscimento non comporta estensione generalizzata del beneficio, restando ancorato ai requisiti anagrafici e contributivi fissati dalla legge. Sulle somme dovute maturano gli interessi legali, mentre è esclusa la cumulabilità della rivalutazione monetaria.

Il Fatto

Due ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, collocati a riposo a domanda, chiedono all’INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 e all’art. 21 legge n. 232/1990. L’Istituto non dà riscontro alla richiesta e liquida il TFS senza la maggiorazione.

I lavoratori impugnano i prospetti di liquidazione emessi dalle competenti direzioni provinciali, deducendo violazione e falsa applicazione delle richiamate disposizioni, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dell’art. 36 Cost. Domandano l’annullamento degli atti nella parte in cui non riconoscono il beneficio e l’accertamento del diritto al ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla consapevolezza delle incertezze interpretative generatesi attorno alla disciplina. Richiama i propri recenti approdi e l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, senza ravvisare ragioni per discostarsene. Oggetto del giudizio è la corretta individuazione della base di calcolo dell’indennità di buonuscita.

L’excursus normativo parte dall’art. 13 legge n. 804/1973, che riconosceva l’indennità dei sei scatti ai soli Generali e Colonnelli. L’art. 1, comma 15 bis, d.l. n. 379/1987, come sostituito dall’art. 11 legge n. 231/1990, estese il beneficio ai sottufficiali, ma con esclusione della cessazione dal servizio a domanda, come ribadito da Cons. Stato, Sez. II, n. 10006/2023. La previsione estensiva, comprensiva del pensionamento a domanda con i requisiti anagrafici e contributivi, è giunta con l’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, che ha attribuito i sei scatti sia ai fini della base pensionabile sia della liquidazione dell’indennità di buonuscita.

Quanto all’ambito soggettivo, il Tribunale richiama la nozione ampia di forze di polizia accolta da Cons. Stato, Sez. III, nn. 2988 e 10353/2023 e da C.G.A.R.S. n. 1131/2022, comprensiva dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il beneficio è stato poi assorbito dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che ha lasciato ferma l’applicazione dell’art. 6 bis nel quadro dell’omogeneizzazione del comparto sicurezza.

Il punto più delicato riguarda l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997. La tesi restrittiva dell’INPS vi leggeva una subordinazione del beneficio, per il personale cessato a domanda, al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale. Il Collegio aderisce alla tesi opposta, fatta propria dal Consiglio di Stato con plurime decisioni. La clausola limitativa opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della norma e dal richiamo all’art. 13 d.lgs. n. 503/1992, relativo all’importo della pensione. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non incide dunque sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.

Nel caso concreto risultano integrati i presupposti: i ricorrenti avevano maturato, alla data del pensionamento a domanda, sia il requisito anagrafico dei cinquantacinque anni sia quello contributivo dei trentacinque anni. Il riconoscimento non determina alcuna estensione generalizzata, restando ancorato al duplice requisito espressione di discrezionalità legislativa. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti e condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità. Sono riconosciuti gli interessi legali, mentre è negata la rivalutazione monetaria per il divieto di cumulo posto dall’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. Le spese sono compensate in ragione delle pregresse incertezze giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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