Accesso agli atti e improcedibilità: spese secondo la soccombenza virtuale (TAR Puglia n. 1343 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Il giudice resta tuttavia tenuto a pronunciarsi sulle spese quando la parte vi insista, applicando il principio della soccombenza virtuale. La condanna della resistente presuppone la prova, nel giudizio, che l’amministrazione abbia soddisfatto la pretesa ostensiva in epoca anteriore alla notifica del ricorso. La mera allegazione dell’invio della documentazione, non documentata, non vale a escludere la soccombenza. È inoltre accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del soggetto estraneo all’istanza di accesso e non destinatario di domanda.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 20.07.2024, presentata al Comune e alla società concessionaria del servizio di riscossione coattiva. Oggetto dell’istanza era la documentazione relativa a un’ingiunzione di pagamento e al prodromico accertamento.

Il Comune si è costituito con atto di mero rito; la società ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Dopo il deposito di documenti e di una memoria da parte dell’amministrazione, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la condanna alle spese in base alla soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie in via preliminare l’eccezione della società. Nessuna domanda risulta avanzata nei suoi confronti nel ricorso, e la società aveva già comunicato al ricorrente la propria estraneità all’istanza, indicando la competenza dell’amministrazione comunale. Ne deriva la declaratoria di difetto di legittimazione passiva.

Nel merito l’azione è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice richiama il principio generale secondo cui il ricorrente, sino alla trattazione in decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perduto interesse. Il Tribunale prende quindi atto della dichiarazione depositata.

Il Collegio si pronuncia comunque sulle spese, essendo stato espressamente investito della questione. Applica il principio della soccombenza virtuale e pone a carico del Comune le spese del ricorrente, compensandole tra le restanti parti.

La condanna si fonda su un rilievo probatorio. L’amministrazione ha dedotto di aver messo a disposizione la documentazione solo in epoca successiva alla notifica del ricorso, mediante una mail contestata dal ricorrente. Il Comune non ha però fornito alcuna dimostrazione dell’effettivo invio della comunicazione, essendosi limitato a depositare la missiva e l’intimazione di pagamento. Manca quindi prova idonea della soddisfazione anteriore della pretesa ostensiva.

Il dispositivo dichiara il difetto di legittimazione passiva della società, l’improcedibilità del ricorso, condanna il Comune alle spese liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, e compensa le spese tra le restanti parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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