Esecuzione del giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2024 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, una volta che il ricorrente abbia provato il fatto costitutivo costituito dalle decisioni del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., incombe sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, secondo il riparto fissato dall’art. 2697 cod. civ.. La mera costituzione formale dell’ente intimato, priva di allegazioni sull’inadempimento, non assolve a tale onere e conferma la persistenza dell’obbligo di eseguire integralmente il giudicato. La penalità di mora non è dovuta quando, valutati il tempo trascorso, la natura del credito e l’entità delle somme, essa risulti manifestamente iniqua. Il commissario ad acta può essere nominato fin d’ora per l’ipotesi di inutile decorso del termine e, se dirigente dello stesso Ministero, non ha diritto a compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto due pronunce del Tribunale di Catania, sezione lavoro, che hanno accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.000,00 euro e 500,00 euro oltre accessori.

Le sentenze sono state notificate e sono passate in giudicato. L’amministrazione non ha però adottato alcun atto esecutivo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la liquidazione delle spese con distrazione in favore dei difensori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, richiamando la notificazione dei titoli esecutivi, il loro passaggio in giudicato e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Nel merito, il Tribunale ha fatto applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Poiché il ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, rappresentato dalle decisioni del giudice ordinario passate in giudicato, spettava all’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti. L’ente si è limitato a una costituzione formale, senza dedurre alcuna valida giustificazione dell’inadempimento.

Su queste basi il Collegio ha affermato la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo di esecuzione è stato esteso anche alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione.

È stata invece esclusa la penalità di mora. Il Tribunale l’ha ritenuta manifestamente iniqua in considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, della natura del credito e dell’entità delle somme pretese.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta il dirigente del competente Ufficio del Ministero, con facoltà di delega e termine di novanta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’amministrazione. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, perché dirigente dello stesso Ministero e quindi retribuito nell’ambito dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato, per analogia, l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, richiamando sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 10.03.2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 04.02.2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 30.09.2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 19.12.2023.

Le spese, liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori, seguono la soccombenza, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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