Ottemperanza a giudicato del Giudice di Pace e onere probatorio del debitore (TAR Sicilia n. 1472 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti, il riparto dell’onere probatorio segue la regola generale: il creditore che agisce per l’adempimento deve provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo della pretesa, ossia l’avvenuto adempimento, secondo il disposto dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. L’Amministrazione che non si costituisca e non alleghi alcuna valida giustificazione dell’inadempimento non assolve tale onere e non oppone alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo. Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. è pertanto ammissibile e fondato, con conseguente ordine di conformazione al giudicato e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine.
Il Fatto
Con sentenza n. 108/2022, depositata il 4.02.2023, il Giudice di Pace di Giarre ha condannato il Comune di Mascali al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, quantificate in “… euro 664,00 oltre spese forfettarie, CPA ed IVA (se dovuta)”. La pronuncia è stata notificata all’ente in data 5.04.2023 ed è passata in giudicato, come attestato dall’Ufficio del Giudice di Pace il 29.01.2025.
Non essendo intervenuto alcun pagamento, il creditore ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, notificato il 10.02.2025 e depositato il 24.02.2025, chiedendo i provvedimenti idonei all’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Alla camera di consiglio del 7.05.2025 la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità del ricorso, riconducendolo all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. Rileva che la notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione è avvenuta il 5.04.2023 e che rispetto a tale data è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, essendo il ricorso per ottemperanza stato notificato il 10.02.2025. Il presupposto processuale è dunque integrato.
Nel merito, il Tribunale accerta che la sentenza non è stata eseguita e che l’Amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, nonostante la notifica del titolo. Il punto giuridicamente centrale è il riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza relative al pagamento di crediti.
Il Collegio richiama il principio generale secondo cui il creditore che agisca per l’adempimento deve provare soltanto la fonte del diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento, mentre il debitore è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo costituito dall’avvenuto adempimento. Sul punto richiama T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 4 aprile 2024 n. 1311 e 9 ottobre 2023, n. 2942.
Applicando tale regola, il Comune di Mascali, non costituendosi, ha rinunciato a dimostrare, come sarebbe stato suo preciso onere in forza dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito vantato. Non emergono pertanto motivi giustificativi dell’inadempienza dell’Amministrazione debitrice.
Il ricorso è quindi accolto e il Comune è condannato a conformarsi al giudicato mediante il pagamento di quanto specificato nel titolo, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Acireale, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata entro ulteriori sessanta giorni. Il Collegio richiama l’attenzione del commissario sul rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 71, secondo comma, d.P.R. n. 115 del 2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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