Obbligo di provvedere sull’istanza di accreditamento RSA senza ricognizione del fabbisogno (TAR Puglia n. 1256 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione è tenuta a concludere con provvedimento espresso il procedimento amministrativo a iniziativa di parte, ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990, anche quando la domanda sia manifestamente infondata, irricevibili o improcedibile, salvo il solo caso dell’istanza di riesame di provvedimenti inoppugnabili e dell’istanza di estensione soggettiva del giudicato. Il privato può chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e della fondatezza della pretesa sostanziale ex art. 31, comma 3, c.p.a., tanto nei procedimenti a iniziativa di parte quanto in quelli officiosi, purché sia titolare di una posizione qualificata. L’obbligo di provvedere sussiste anche sugli atti amministrativi generali di programmazione, quando la loro omissione impedisca la soddisfazione della pretesa del privato. L’inadempimento a un obbligo pubblicistico non può giustificare l’inadempimento a un altro: la mancata ricognizione del fabbisogno residuo non esonera la Regione dal provvedere sull’istanza di accreditamento.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una RSA autorizzata all’esercizio, riteneva di rientrare tra i soggetti ammessi dalla D.G.R. n. 880/2023 a presentare istanza di accreditamento per posti letto di RSA di mantenimento. Entro il termine del 31 agosto 2023 presentava quindi la propria domanda alla Regione Puglia.
Non ricevendo alcun riscontro, proponeva ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con richiesta di condanna all’adozione della ricognizione del fabbisogno di accreditamento residuo e di nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a.. La Regione si costituiva e in camera di consiglio chiedeva un rinvio, dichiarando di aver avviato l’istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio. La nota del 02.12.2024, con cui l’amministrazione comunicava un preavviso di diniego, non assegna termine per le controdeduzioni né indica i tempi di conclusione del procedimento. Non sussistono dunque ragioni per concedere di fatto una dilazione, ed è doveroso assegnare sin da ora una scadenza certa.
Nel merito, il ricorso è ammissibile e fondato. L’art. 2 legge n. 241/1990 impone di concludere espressamente il procedimento, e la giurisprudenza consolidata consente l’accertamento dell’obbligo di provvedere ex art. 31, comma 3, c.p.a. sia nei procedimenti a iniziativa di parte sia in quelli officiosi. Il procedimento di accreditamento è qualificato come a iniziativa di parte tanto dalla normativa nazionale (art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992) quanto da quella regionale (art. 24 L.R. n. 9/2017) e dalla stessa delibera regionale.
Il punto centrale riguarda il rapporto tra i due obblighi. La Regione sostiene di non poter provvedere sull’istanza prima della ricognizione del fabbisogno residuo. Il Collegio ritiene che l’obbligo di provvedere sussista comunque, perché la ricognizione è prevista dalla D.G.R. n. 880/2023, cui l’amministrazione si è autovincolata. Anche qualificando la ricognizione come atto amministrativo generale, la giurisprudenza ammette l’accertamento dell’obbligo di provvedere quando l’omissione impedisce la valutazione dell’istanza del privato, richiamando Cons. Stato, Ad. plen., n. 1 del 2002 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 7316 del 2020.
Ne deriva che l’inadempimento sull’atto ricognitivo non può giustificare l’inadempimento sull’istanza, altrimenti la Regione eviterebbe di adempiere a un obbligo grazie alla violazione di un altro. La ricorrente ha peraltro chiesto anche l’accertamento su tale atto presupposto.
Quanto ai termini, l’art. 24, comma 3, L.R. n. 9/2017 prevede sessanta giorni per l’avvio dell’istruttoria e novanta per la verifica dei requisiti; computando anche il termine residuale di trenta giorni per la fase non disciplinata, si giunge a centottanta giorni. Calcolando dal 31 agosto 2023, il termine è ormai scaduto. Il ricorso è pertanto accolto, con assegnazione alla Regione di 90 giorni dalla notifica e nomina sin d’ora del commissario ad acta nella persona del Prefetto di Bari, con facoltà di delega, per provvedere nei successivi novanta giorni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.