Premio antiesodo ai controllori con abilitazione al 22 gennaio 2004 (TAR Sicilia n. 1471 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il premio c.d. antiesodo previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 2262 del d.lgs. n. 66/2010 presuppone, ai fini del suo conseguimento, il possesso della qualifica soggettiva richiamata dall’art. 1804 cod. ord. mil., e dunque del massimo grado di abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validità. Tale requisito deve sussistere alla data del 22 gennaio 2004, momento di entrata in vigore della legge n. 365/2003 istitutiva del beneficio. Il rinvio espresso alle fattispecie dell’art. 1804 cod. ord. mil. impone di valorizzare per intero il perimetro soggettivo ivi delineato, comprensivo dell’ammissione alle ferme volontarie biennali. Restano quindi esclusi dal beneficio i controllori che abbiano conseguito l’abilitazione solo in epoca successiva. Il requisito anagrafico del comma 3 opera in via autonoma e cumulativa rispetto a quello abilitativo.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolatosi nell’Aeronautica Militare nel 1984, ha conseguito la licenza di controllore militare del traffico aereo nel 1999 e ha svolto tale mansione fino al collocamento in congedo per raggiunti limiti di età. Nel luglio 2023 ha chiesto di essere ammesso a percepire il premio c.d. antiesodo di cui all’art. 2262 cod. ord. mil., norma la cui abrogazione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 169/2022.
L’Amministrazione ha respinto l’istanza rilevando che il richiedente, appartenente alla classe 1963, aveva conseguito il massimo grado di abilitazione solo nel 2014, all’età di 51 anni, e che alla data del 22 gennaio 2004, non avendo ancora compiuto i 45 anni, non era in possesso del grado richiesto. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione dell’art. 2262 cod. ord. mil. e l’erronea valutazione dei presupposti, chiedendo altresì l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la ratio della disciplina. La legge n. 365/2003 ha inteso offrire al personale abilitato un’occasione di guadagno, tramite i premi correlati alle ferme biennali, per rendere più appetibile la permanenza in servizio ed evitare l’esodo verso il settore privato di personale formato a spese dell’Amministrazione. I commi 2 e 3 dell’art. 2262 temperano l’effetto prodotto dal superamento del limite anagrafico dei 45 anni, che preclude l’accesso alle ferme volontarie.
Il passaggio decisivo è il rinvio espresso alle fattispecie dell’art. 1804 cod. ord. mil. Secondo il Tribunale la norma richiamata impone di valorizzare per relationem l’intero perimetro soggettivo, comprensivo del possesso del massimo grado di abilitazione in corso di validità e dell’ammissione alle ferme biennali. Il possesso di tale grado alla data del 22 gennaio 2004 costituisce quindi lo spartiacque per accedere al beneficio.
L’interpretazione è coerente con il dato letterale e con il contesto temporale. La legge intendeva equiparare, totalmente o parzialmente, a chi poteva maturare tutti gli importi di cui all’art. 1804 cod. ord. mil. coloro che alla data di entrata in vigore avessero già ottenuto l’abilitazione e, senza superare i 50 anni, non potessero esaurire i periodi di ferma. Restano fuori i controllori che a quella data avevano superato i 50 anni, ritenuti meno esposti al richiamo del mercato privato.
Il Collegio individua quattro requisiti cumulativi: possesso del massimo grado di abilitazione e ammissione alle ferme volontarie alla data del 22 gennaio 2004; requisito anagrafico del comma 2 o del comma 3; mancata sottoscrizione di tutti i periodi di ferma; cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, elemento costitutivo della fattispecie.
Dalla documentazione emerge che il ricorrente aveva meno di 45 anni alla data del 22 gennaio 2004 e ha conseguito il massimo grado di abilitazione solo dal 28.08.2014. Difetta pertanto in entrambe le fattispecie il requisito abilitativo; quanto al comma 3, manca anche quello anagrafico. Il ricorso è quindi infondato e va rigettato. Le spese sono integralmente compensate in ragione della complessità della questione giuridica e delle peculiarità del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.