Potere di diniego del Comune sulla CILA e uso pubblico della strada (TAR Sicilia n. 1338 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, il Comune non è spettatore passivo di fronte a una CILA: può esercitare i poteri di vigilanza e repressione di cui agli artt. 27 e ss. d.P.R. n. 380/2001 e, in tale esercizio, emanare atti di diniego, inefficacia o analoghi, qualificabili come provvedimenti lesivi e impugnabili, sebbene la CILA resti atto soggettivamente e oggettivamente privato. Il diniego non è nullo per difetto di potere e la sua base normativa è individuabile, oltre che nel richiamato T.U. edilizia, nell’art. 11 d.P.R. n. 380/2001, che presuppone la piena disponibilità dell’area da parte del richiedente. Non integra il presupposto della piena disponibilità la situazione in cui emerga un uso pubblico della strada, desumibile da indizi concordi, a prescindere dalla effettiva titolarità dell’area. Il giudice amministrativo può conoscere incidenter tantum le questioni sulla proprietà, ai sensi degli artt. 8 e 133, lett. f), c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di aree su cui esercita la propria attività imprenditoriale, ha presentato una CILA per la realizzazione di un accesso carrabile lungo una strada, con recinzione amovibile e catenella, a tutela dell’incolumità dei dipendenti e degli avventori. Il Comune ha dapprima sospeso l’efficacia della comunicazione, poi ha subordinato la favorevole istruzione al rilascio di un atto di assenso da parte di tutti i soggetti legittimati, ritenendo la strada comunale o interpoderale. La società ha replicato che le aree erano di sua esclusiva proprietà, con osservazioni documentate; il Comune, con la nota impugnata, ha negato l’autorizzazione.
Il diniego si fonda sull’identificazione della strada come comunale o interpoderale, sull’assenza di volontà dei proprietari di limitare la circolazione, sulla funzione di unica via di accesso alle attività produttive retrostanti e sul pregiudizio alle imprese confinanti. La ricorrente ha impugnato la determina con motivi di nullità e di eccesso di potere, chiedendo la sospensione cautelare, alla quale ha poi rinunciato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla pretesa nullità del provvedimento per assenza di un potere comunale di controllo e diniego della CILA. Il Tribunale richiama il noto contrasto giurisprudenziale e aderisce all’orientamento secondo cui, fermo il carattere privato della comunicazione, il Comune non può essere ridotto a mero spettatore, potendo esercitare i poteri di vigilanza di cui agli artt. 27 e ss. d.P.R. n. 380/2001. Gli atti adottati sotto la veste di declaratorie di irricevibilità, archiviazione o inefficacia vanno intesi come esercizio di tale potere, con cui l’Ente comunica l’insussistenza dei presupposti di legittimità delle opere: essi sono lesivi e quindi impugnabili.
La base normativa del diniego è individuata negli artt. 11 e 20 d.P.R. n. 380/2001, che presuppongono la piena disponibilità dell’area in capo al richiedente. La doglianza sulla carenza di motivazione è respinta, poiché la norma attributiva del potere è richiamata nelle premesse dell’atto e comunque desumibile dalle contestazioni mosse dall’Ente. Cadono anche le censure sulla pretesa limitazione della verifica alla sola adeguatezza del titolo rispetto alla tipologia di opere: il potere di vigilanza è generale.
Il secondo motivo, sul difetto di titolo a subordinare l’intervento all’acquisizione di atti di assenso di terzi, è rigettato per carenza di prova. Il giudice amministrativo, in virtù della giurisdizione esclusiva in materia edilizia, può conoscere incidenter tantum le pregiudiziali questioni sui diritti soggettivi, come quelle inerenti al diritto di proprietà, ex artt. 8 e 133, lett. f), c.p.a. Nel caso concreto, la titolarità esclusiva dell’area non trova chiaro riscontro documentale: la strada è indicata nelle concessioni edilizie come comunale o interpoderale e i titoli di proprietà versati in atti contengono il riferimento a una striscia destinata a strada interpoderale.
Non giova richiamare l’accordo ex art. 11 l. n. 241/1990, che non costituisce prova di diritti reali né titolo di acquisto e concerne le sole aree dei lavori di raccolta delle acque piovane. Il Collegio valorizza inoltre il carattere di unica via di accesso alle attività delle controinteressate e i numerosi indizi di un uso pubblico protratto nel tempo da una collettività indeterminata, confermati dalle stesse difese della ricorrente sul transito incontrollato. Tale uso esclude la legittimazione esclusiva all’accesso e la piena disponibilità della strada. Irrilevante, infine, la qualificazione delle opere come di edilizia libera, mancando il prerequisito della piena legittimazione in presenza del dissenso degli altri soggetti. Il ricorso è così rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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