Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento della P.A. debitrice (TAR Marche n. 174 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il creditore che agisce per l’adempimento è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Grava invece sul debitore convenuto l’onere di provare il fatto estintivo della pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Nel rito dell’art. 114 cod. proc. amm., la P.A. che non alleghi né documenti il pagamento e che si attivi solo dopo il deposito del ricorso non ottempera al giudicato. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è rigettata quando non sussistono particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento e la nomina del Commissario ad acta è sufficiente in funzione acceleratoria.

Il Fatto

La ricorrente agisce, quale erede del coniuge, per l’ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Ancona che, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale civile, ha condannato il Ministero della Salute al risarcimento del danno non patrimoniale da contrazione di epatite cronica HCV in occasione di un ricovero ospedaliero risalente al 1972, oltre interessi legali e rifusione parziale delle spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

La sentenza è stata notificata presso la sede del Ministero, ma la ricorrente deduce di non aver ottenuto il pagamento. Chiede pertanto l’integrale esecuzione del titolo, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione della somma per l’ulteriore violazione del giudicato. Il Ministero, costituito, documenta di aver richiesto all’interessata le informazioni necessarie al pagamento solo in data successiva al deposito del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita il thema decidendum alla sola domanda di ottemperanza avanzata dalla ricorrente, escludendo quella dei difensori antistatari, che non ricorrono in questa sede per il pagamento delle competenze liquidate dal giudice civile.

Nel rito, il ricorso è regolare: la sentenza ha valore di cosa giudicata, essendo allegata l’attestazione della Cancelleria della Corte di Appello circa l’assenza di impugnazioni, e la notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione soddisfa i presupposti dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, con l’infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni.

Nel merito, il Tribunale richiama il principio generale in tema di prova dell’inadempimento: il creditore prova la fonte del diritto e la scadenza, mentre il debitore è gravato dell’onere di dimostrare il fatto estintivo. Il Ministero, pur costituito, nulla controdeduce e anzi conferma il mancato pagamento, documentando di essersi attivato solo il 10 gennaio 2025, dopo il deposito del ricorso.

Il ricorso è pertanto accolto, con condanna al pagamento delle somme liquidate in appello, qualora non sia già avvenuto nelle more. È assegnato il termine di trenta giorni dalla notifica o comunicazione per provvedere; in caso di inutile decorso è nominato Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio competente in materia di indennizzi, che provvederà nei successivi sessanta giorni.

È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la sola nomina del Commissario in funzione acceleratoria. Le spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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