Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e definizione in rito (TAR Marche n. 118 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del ricorso integra la fattispecie di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. e impone la declaratoria di improcedibilità. Il giudizio può essere definito in rito con il procedimento accelerato dell’art. 72-bis c.p.a., ove ne sussistano i presupposti e sia stata fissata con priorità la camera di consiglio per verificare la persistenza dell’interesse. La definizione in rito assorbe ogni questione di merito e non richiede l’esame dei motivi di ricorso. La compensazione delle spese di giudizio è disposta in presenza di giusti motivi, secondo la valutazione discrezionale del giudice.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato una serie di atti della Regione Marche relativi al conferimento di un incarico dirigenziale, articolando il gravame in ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti. Con il primo motivo aggiunto aveva contestato gli atti presupposti, tra cui una deliberazione di Giunta regionale di costituzione in giudizio. Con il secondo aveva chiesto la declaratoria di nullità del rapporto di impiego del controinteressato, deducendo l’assenza di concorso pubblico all’atto dell’immissione in ruolo e la nullità della successiva riqualificazione. Con il terzo aveva impugnato la proroga dell’incarico.
La Regione Marche si era costituita in giudizio; i controinteressati non si sono costituiti. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025, fissata con priorità ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a., anche in funzione della eventuale individuazione di un’udienza unica di trattazione in ragione della connessione con altri giudizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio in rito ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a.. La norma consente di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata quando la controversia è manifestamente infondata, inammissibile o improcedibile, ovvero quando la questione non presenta profili di novità.
Nel caso concreto, parte ricorrente ha depositato in atti una dichiarazione con cui ha affermato di non avere più interesse alla definizione del ricorso. Tale dichiarazione è stata ritenuta dal giudice idonea a integrare la fattispecie di carenza sopravvenuta di interesse, che costituisce una delle cause di improcedibilità tipizzate dal codice del processo amministrativo.
Il Tribunale ha quindi applicato l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., dichiarando il ricorso improcedibile. La definizione in rito ha assorbito ogni ulteriore questione, comprese quelle relative ai motivi aggiunti e alle domande di accertamento della nullità degli atti e del rapporto di impiego.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti, escludendo la soccombenza come criterio di ripartizione. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa secondo la formula di rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.