Scrutinio finale e non ammissione: irrilevanti le disfunzioni organizzative della scuola (TAR Lombardia n. 200 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe successiva si basa esclusivamente sulla constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale, non assumendo rilievo le cause della stessa. Le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell’anno scolastico, compresa la mancata attivazione delle iniziative di sostegno e la diversa modalità di fruizione dei corsi di recupero, non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l’esito negativo dello scrutinio finale. La scuola è onerata di assicurare alle famiglie un’informazione tempestiva sull’andamento scolastico, ma l’attivazione di un registro elettronico accessibile e la conferma di presa visione della pagella integrano l’adempimento, salvo prova del cattivo funzionamento dello strumento informatico. Lo svolgimento dello scrutinio in due giorni successivi e con composizione del corpo docente parzialmente diversa non ne determina l’irregolarità quando la rettifica avvenga in piena trasparenza e in un intervallo temporale minimo, per correggere un errore tecnico della precedente valutazione.
Il Fatto
Il ricorrente, alunno di un istituto paritario, ha impugnato i verbali del Consiglio di Classe del secondo quadrimestre con i quali è stata disposta la non ammissione al quinto anno, unitamente alla pagella e agli atti connessi. L’alunno è affetto da patologie per le quali l’Istituto aveva predisposto un Piano didattico personalizzato. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del Collegio.
Il ricorso articola quattro censure: eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà nella valutazione, per essersi lo scrutinio svolto in due giorni e con composizione diversa del corpo docente e per l’arrotondamento dei voti per difetto; mancata applicazione delle strategie previste dal P.E.P.; violazione degli obblighi di informazione periodica alle famiglie; carenza di motivazione per non aver tenuto conto delle difficoltà legate alla didattica a distanza e ai corsi di recupero non in presenza. L’Istituto non si è costituito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara il ricorso ammissibile. Trattandosi di provvedimento emesso da un istituto paritario all’interno e non alla conclusione del percorso scolastico, il Ministero dell’istruzione non assume la veste di contraddittore necessario.
Nel merito il ricorso è infondato. Il provvedimento di non ammissione si presenta logico ed adeguatamente motivato: i docenti hanno valutato la presenza del Piano didattico personalizzato, esprimendo il giudizio negativo nonostante l’adozione di strategie individualizzate e delle misure compensative e dispensative concordate. Il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, uniformandovisi: sulla legittimità del giudizio finale non possono incidere la mancata attivazione dei corsi di recupero, giacché le disfunzioni organizzative, pur idonee a determinare una minore fruizione di attività integrative, non sono sufficienti a modificare l’esito negativo. Il giudizio si fonda sulle gravi e diffuse lacune in sette materie, sulla fragilità della maturazione personale, sulla frequenza estremamente discontinua e sulla partecipazione erratica.
Quanto allo svolgimento dello scrutinio in due giorni con composizione differente del corpo docente, il Collegio esclude l’irregolarità: le sostituzioni sono state effettuate per correggere una votazione tecnicamente errata espressa il giorno precedente. È sempre possibile incidere su precedenti valutazioni quando emergano errori, purché in piena trasparenza e entro un minimo intervallo temporale; in questi limiti la rettifica non provoca il sospetto di sviamento.
Sull’obbligo informativo, l’art. 1, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 impone alle istituzioni scolastiche di assicurare alle famiglie un’informazione tempestiva. La scuola ha attivato un registro elettronico cui la famiglia ha avuto accesso, e dalla documentazione risulta spuntata l’opzione di conferma di presa visione della pagella. In assenza di prova del cattivo funzionamento dello strumento informatico, deve ritenersi corretta la visualizzazione.
Infine, sulle difficoltà legate ai corsi di recupero non in presenza, il Collegio ribadisce che le disfunzioni organizzative non giustificano il rovesciamento dell’esito negativo. Il giudizio di non ammissione deve basarsi esclusivamente sull’insufficiente preparazione, non essendo rilevanti le cause della stessa. Il ricorso è dunque respinto, con nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Istituto.
Nota della Redazione
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