Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento della P.A. (TAR Sicilia n. 3598 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora la parte ricorrente abbia provato il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento ovvero l’estinzione o la modificazione del diritto incombe sull’amministrazione, in applicazione del principio dettato dall’art. 2697 c.c. La mera costituzione in giudizio dell’amministrazione, non accompagnata dalla deduzione di fatti estintivi o impeditivi, non assolve tale onere e non impedisce l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza nel termine stabilito e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. La nomina di un dirigente del medesimo ministero resistente non comporta diritto a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1855/2024 ha riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando l’amministrazione scolastica agli adempimenti conseguenti. La sentenza è stata ritualmente notificata ed è passata in giudicato.

L’amministrazione non ha dato spontanea esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna al pagamento delle spese con distrazione in favore del difensore, e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, depositando il provvedimento di liquidazione delle spese del giudizio innanzi al giudice ordinario, non oggetto della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, ed è decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Non risulta che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il giudice ha applicato il principio normativo dell’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. Poiché la ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., spettava all’amministrazione provare l’inefficacia di tale fatto o l’estinzione del diritto.

Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha fornito alcuna giustificazione del proprio inadempimento. La difesa erariale si è limitata a depositare il provvedimento di liquidazione delle spese del giudizio dinanzi al giudice ordinario, estraneo all’oggetto della domanda. L’onere probatorio è rimasto quindi inadempiuto, con conseguente fondatezza del ricorso.

Accolto il ricorso, il Collegio ha ordinato all’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a funzionario del medesimo ufficio.

Sul compenso del commissario il giudice ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, e ha escluso ogni compenso trattandosi di dirigente dello stesso ministero. Le spese, liquidate in complessivi € 500,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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