Inottemperanza, ordine di rilascio della carta docente e diniego di astreinte (TAR Lombardia n. 4100 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato, ordina alla pubblica amministrazione di provvedere entro un termine predeterminato, nomina fin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e liquida le spese del giudizio. La condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., deve essere invece respinta qualora il credito azionato non abbia natura retributiva o corrispettiva, ma costituisca un contributo finalizzato all’aggiornamento e alla formazione del docente: in tal caso la misura coercitiva è manifestamente iniqua.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione a rilasciarle la carta elettronica del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati, per un importo complessivo di € 2.000,00. Il titolo esecutivo era stato notificato e il ricorso era stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente chiedeva anche la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rilevava che l’an e il quantum del credito erano incontestati, non avendo il Ministero formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Constatata l’inadempienza, ordinava all’Amministrazione di rilasciare la carta e di accreditare la somma dovuta nel termine di novanta giorni, nominando fin d’ora il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza diritto a compenso, per il caso di ulteriore inottemperanza.
La domanda di condanna alla penalità di mora è stata respinta. Il Collegio ha osservato che la carta del docente è un contributo per l’aggiornamento e la formazione, non un corrispettivo. Richiamando la funzione assegnata all’istituto, la misura coercitiva richiesta è stata ritenuta manifestamente iniqua ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm..
La pronuncia richiama il precedente del Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897 in materia di liquidazione delle spese, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso. Le spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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